22 Aprile 2020

Gentili Colleghi,

L’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020 n° 22 rubricato “misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari” ha introdotto due rilevanti disposizioni d’interesse ai tirocinanti.

Ai sensi del predetto art. 6 si considera svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica seppur l’interessato non abbia assistito al numero minimo di venti udienze previste dal D.M. 70/2016 e recepito nel Regolamento per la pratica forense dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo del 06/09/2017.

È altresì disposto che il tirocinio professionale abbia una durata di 16 mesi, anziché 18 per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione dell’A.A. 2018/2019 che è stata, per effetto del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, prorogata al 15 giugno 2020 e così consentendo di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all’esame di stato previsto per la fine del 2021.

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di sostituire i colloqui di verifica della pratica con l’analisi di relazioni scritte inerenti gli atti svolti e i casi trattati nel semestre di tirocinio, che potranno essere inviate alla Segreteria dell’Ordine.

Cordiali saluti.

 

Il Consigliere delegato

Avv. Giulio Magliano

Modificato: 8 Aprile 2021