9 Ottobre 2026
Cari Colleghi,
come forse sapete la Corte Costituzionale con sentenza 157 del 2 ottobre 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nella parte in cui non prevede che nel giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera obbligatoria o di sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica nel giudizio di convalida dell’ordinanza sindacale dispositiva del TSO.
In particolare, la Corte ha previsto che al momento della notifica dell’Ordinanza sindacale la persona interessata sia avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in difetto, dovrà esserle nominato un difensore di ufficio reperito negli elenchi di cui all’art. 29 disposizione. att. c.p.p.
Le difficoltà che per gli avvocati discendono da tale pronuncia sono evidenti: difficoltà di comunicazione con l’assistito, le esigenze di preparazione specifica per un procedimento che è differente da quello penale (i colleghi componenti le liste degli avvocati di ufficio hanno specifica preparazione per il processo penale e non già, in generale, per quello relativo alla convalida del TSO) e, last but not least, le problematiche connesse alla retribuzione con il mezzo del patrocinio a spese delle Stato che allo stato non è prevista.
Tuttavia la cogenza delle statuizioni della Corte Costituzionale impongono all’Avvocatura di attivarsi al fine di garantire l’immediata tutela del diritto di difesa per coloro che verranno attinti dall’Ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio.
Al momento e in attesa di predisporre linee guida che permettano al difensore di ufficio di integrare la propria preparazione con le specificità del procedimento in questione, i magistrati della sezione civile attingeranno direttamente alle liste dei difensori di ufficio.
In casi di particolare necessità il Consiglio ha dato la propria disponibilità ad intervenire per provvedere alla difesa tecnica di coloro che non hanno nominato un difensore di fiducia.
Al fine di rendere ancora più efficace ed effettiva la assistenza tecnica stiamo pensando, insieme alla sezione civile, di predisporre un elenco ristretto di avvocati iscritti nelle liste di cui all’art. 29 dispos. att. c.p.p., che diano la disponibilità ad occuparsi anche di tali casi.
Allo stesso tempo verrà organizzato un incontro formativo e di confronto con i magistrati della sezione civile deputati al procedimento di convalida.
Tutto ciò nella speranza che il legislatore provveda nel più breve tempo possibile a sciogliere le difficoltà che discendono – allo stato- dalla pronuncia della Corte.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Avv. Alessandro FERRERO
Modificato: 9 Ottobre 2026