25 Marzo 2020

Gentili colleghi, Vi segnaliamo:

La PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CUNEO a seguito del D.L. 18/20, fornisce le disposizioni applicative ed organizzative per la fase delle indigni preliminari e per l’esecuzione della pena a domicilio, pubblicate sul SITO.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con relazione n. 34/20, ha predisposto ulteriori indicazioni sui giudizi penali in Cassazione a seguito del D.L. 18/20, pure pubblicata sul SITO.

Da ultimo, l’ UNIONE REGIONALE ORDINI FORENSI DEL PIEMONTE  ha ritenuto di segnalare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alcuni interventi da porre in atto a tutela degli iscritti, stante l’emergenza epidemiologica in atto.

 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta 24 marzo 2020 ha deliberato di sollecitare l’Autorità Giudiziaria al pagamento dei compensi derivanti dal patrocinio a carico dello Stato (in considerazione delle fatture già emesse da tempo ed ancora in attesa) che in questo momento rappresenterebbe una prima attenuazione delle conseguenze della situazione in atto, anche solo attraverso lo strumento dell’autorizzazione all’emissione che consentirebbe di accedere al meccanismo della compensazione dei crediti dei professionisti con i debiti fiscali e contributivi “compensabili”.

L’Ordine ha auspicato altresì che il periodo di forzata sospensione possa essere l’opportunità per provare a ridurre l’arretrato accumulato.

Il Consiglio dell’Ordine nella medesima seduta, con riferimento al TIROCINIO FORENSE, alla FORMAZIONE,  ed al corso per DIFENSORI D’UFFICIO, ha deliberato di attendere ulteriori precisazioni dal Consiglio Nazionale Forense. VerreTe comunque aggiornati tempestivamente.

Relativamente al punto Formazione, vi rimando alla nota del Consigliere Delegato alla Formazione, Avv. Giovanna Supertino :

“Buongiorno Colleghi,

in merito all’obbligo formativo di cui agli articoli dall’11 al 21 della L. 247/2012, in linea con l’emergenza COVID 2019, il C.N.F. ha deliberato la seguente disposizione, che non spicca per chiarezza, e precisamente:

“(omossis ) 4) i      crediti formativi   acquisiti     nell’anno 2020   saranno   integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti  conseguiti   negli  anni  del  triennio  formativo 2017/2019,  ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”

Dopo un confronto con i consiglieri e con i responsabili della formazioni degli altri Ordini, sono emersi alcuni dubbi interpretativi, non di poco conto.   

Alla luce di quanto sopra, sarà sottoposto al C.N.F. un apposito quesito sul punto, al fine di assicurare a tutti gli iscritti l’interpretazione autentica.

Si precisa altresì che l’organizzazione di corsi formativi è in corso e non appena sarà possibile saranno calendarizzati  incontri formativi.

Avv. Giovanna Supertino”

 

Cordiali saluti.

 

Il Consigliere Segretario

Avv. Tiziana Marraffa

Modificato: 8 Aprile 2021