9 Marzo 2020

Egregi Colleghi,

ieri in tarda serata è stato pubblicato il  D.L. 8 marzo 2020 n.11, pubblicato sul sito unitamente a nota della Procura della Repubblica,  nota del Presidente del Tribunale di Cuneo e  delibera OCF, che prevede il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22  marzo p.v. con talune esclusioni:

PROCEDIMENTI CIVILI:

Udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati,ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

nei procedimenti di cui all’art. 35 L.23/12/78 n.833 (TSO);

nei procedimenti di cui all’art. 12 L.22/05/1978 n.194 ( ricorso al Giudice Tutelare per l’interruzione della gravidanza per le minori d’età);

nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

nei procedimenti di convalida dell’espulsione , allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione Europea;

nei procedimenti di cui all’art. 283, 351 e 373 cpc;

in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione d’urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce all’atto di citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I RINVII VERRANNO COMUNICATI A MEZZO PEC

PROCEDIMENTI PENALI

Udienze di convalida dell’arresto e del fermo,

udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art.304 cpp,

udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive,

le udienze nei procedimenti che presentano i caratteri d’urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 cpp, con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, adottando un provvedimento motivato e non impugnabile

e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda si celebreranno le seguenti:

a)    Udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51 ter L. 354/75;

b)   Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c)    Udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

ISTITUTI PENITENZIARI

Negli Istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 11/2020 e sino al 22 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati  e gli imputati, sono svolti a distanza , mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti di legge.

LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 11/2020 SI APPLICANO, IN QUANTO  COMPATIBILI, AI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La sospensione dei termini processuali ex art. 54 c. 2 D.lvo 104/10  si applica dalla data di entrata in vigore del D.L.11/2020  fino al 22 marzo 2020.  La sospensione dei termini non si applica al procedimento cautelare.

Dall’entrata in vigore del D.L. 11/2020 e sino al 22 marzo 2020 le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviati d’ufficio adata successiva al 22 marzo 2020.

I PROCEDIMENTI CAUTELARI, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito ex art. 56 del Codice del Processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale sarà fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

GIUSTIZIA CONTABILE  Le disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 11/2020 si si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei Conti.

 

Dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

SOSPENSIONE DEI TERMINI  A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati nel c.1 art. 1 D.L. 11/2020, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

ACCESSO AGLI UFFICI DELLA PROCURA E DI VIA VITTORIO AMEDEO II n. 17

1)   l’accesso dell’utenza è limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell’atto da compiersi di persona;

2)   le attività di indagine non urgenti che implichino la partecipazione di soggetti esterni all’Ufficio sono rinviate a data da destinarsi e comunque successiva al 22 marzo 2020.

ACCESSO UFFICIALI GIUDIZIARI

In attesa di diverse disposizioni in data odierna e nei prossimi giorni l’accesso sarà consentito solo per i pignoramenti scadenti in giornata. Anche le notifiche degli atti saranno accettate solo se la scadenza é in giornata.

Non verranno accettate notifiche con richiesta urgente. Per gli sfratti fissati in settimana probabilmente verrà disposto un rinvioo d’ufficio per la valutazione di ogni caso.

Non appena il Dirigente dell’ufficio comunicherà le loro determinazioni sarà nostra cura diffonderle immediatamente.

ACCESSO ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE

Attesa la sospensione dell’attività giudiziaria si richiede di evitare ogni accesso alla nostra segreteria a tutela delle nostre dipendenti.

Vi segnalo che i colleghi di Alessandria ci hanno inviato un modello di autocertificazione per coloro che dovessereo comunque recarsi nelle zone indicate  come “rosse” per ragioni di lavoro indifferibili.

Anche sul punto seguiranno ulteriori precisdazioni non appena le Prefetture competenti si saranno espresse.

L’ ASTENSIONE  proclamata dall’Organismo Distrettuale Forense è stata revocata con effetto immediato nella seduta dell’ 8 marzo 2020 h. 21,30.

 

Cordiali saluti.

 

Il Consigliere Segretario.

Avv. Tiziana MARRAFFA

Modificato: 8 Aprile 2021