22 Marzo 2022

Cari Colleghi,

l’occasione per un chiarimento e per una segnalazione.

CHIARIMENTO

la possibilità di pagare Cassa con crediti vantati nei confronti dell’Erario non è ancora ad oggi strada percorribile.

Ragion di ciò sta nel fatto che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato,  non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense.

Attenzione: dal 2021 è stata attivata, tramite convenzione con Agenzia delle entrate, la possibilità, per gli iscritti a Cassa Forense, di pagare tramite il modello F24 alcune tipologie di contributi, in alternativa al consueto bollettino Mav o al pagamento tramite Forensecard, e ciò consente anche la compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato ma non per le somme dovute dallo Stato per diritti, spese e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del T.U.S.G.

In proposito vi rimando al link

https://www.ordineavvocativerbania.it/compensazione-dei-crediti-da-gratuito-patrocinio/

 

SEGNALAZIONE

Vi segnalo questo articolo fra le news di Cassa Forense:

http://www.cfnews.it/assistenza/cassa-forense-emapi-la-polizza-infortuni-per-gli-avvocati/

Dal 01 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile sottoscrivere a condizioni particolarmente vantaggiose, tramite Emapi stessa, una polizza contro gli infortuni che prevede l’erogazione di una somma come indennizzo, a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale che determini una condizione di invalidità permanente o la morte dell’assicurato.

Cordialmente.

 

Alberto Bassignano

Delegato Cassa

Condividi:

Twitter Facebook

Modificato: 22 Marzo 2022