11 Febbraio 2020

Gentili Colleghi,

con l’avvio del nuovo triennio formativo, che si concluderà nel 2022, si ricorda che il numero minimo di Crediti Formativi da acquisire annualmente è pari a 15 di cui 3 nelle materie obbligatorie per un totale complessivo nel triennio di n. 60.

E’ consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo, nel rispetto del minimo previsto di 15 C.F. per ciascun anno, e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo.

La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del 40% (ovvero n.24 c.f.per triennio).

Il riconoscimento di Crediti per eventi non accreditati dal nostro Consiglio o dal CNF e da altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati deve essere richiesto entro il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell’evento e la domanda di riconoscimento presentata dall’ interessato deve essere corredata dall’attestato di frequenza/partecipazione e dalla locandina o programma dell’evento idonea ad individuare tipologia e modalità di svolgimento dell’attività formativa.

Per coloro che partecipano in qualità di relatori a convegni non accreditati il riconoscimento dei Crediti Formativi deve essere preventivamente richiesto previa esibizione della locandina e/o del programma dell’evento al fine di verificare la tipologia del convegno e la coerenza dei temi trattati con le finalità del Regolamento CNF 6/14 e l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.

La partecipazione parziale agli eventi formativi, così come rilevata dal sistema Riconosco, non consente il riconoscimento dei Crediti Formativi.

Il Consiglio dell’Ordine riserva, durante gli eventi formativi, la verifica a campione dell’effettiva partecipazione agli stessi.

L’Avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale.

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo i casi di esenzioni ed esoneri espressamente previsti.

L’assolvimento dell’obbligo formativo è requisito per la continuità professionale e per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio.

A decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo al conseguimento del patrocinio sostitutivo in capo al praticante abilitato grava l’obbligo di formazione continua disciplinato dall’art. 11 L. 247/12, dal Regolamento n.6/14 del CNF e dalla delibera attuativa e interpretativa del Regolamento per la formazione continua del CNF adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo nella seduta delli 7 aprile 2016 (pubblicati sul sito nella sezione FORMAZIONE).

Cordiali saluti.

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Tiziana MARRAFFA

Modificato: 8 Aprile 2021