11 Febbraio 2026
Cari colleghi
é obbligo del Consiglio dell’Ordine provvedere, ai sensi del DM 47/2016 alla verifica dei requisiti per la continuità professionale.
Per facilitare il deposito abbiamo attivato su RICONOSCO un format, presente nella sezione dedicata, che trovereTe sulla Vostra pagina personale indicato come D.M. 47/2016, compilabile seguendo le indicazioni riportate nella GUIDA ALLA COMPILAZIONE, anch’essa pubblicata sul sito, e che Vi invitiamo a leggere attentamente prima di procedere.
Entrando nella Sezione dedicata trovereTe due sezioni, una relativa alla DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA e l’altra relativa alla DICHIARAZIONE DI ESONERO.
La DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA SULL’ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE della professione forense prevede:
a) di essere titolari di partita Iva o di far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
b) di avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinata allo svoglimento dell’attività professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso un altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) di essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicata al Consiglio dell’Ordine;
d) di aver assolto all’obbligo formativo, per gli anni di riferimento 2023/24/25, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
e) di aver in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professionale, ai sensi dell’art. 12, co.1, L. 247/12.
Non occorre certificare la trattazione di affari per ciascun anno in quanto requisito soppresso dal decreto 15/10/2021 n. 174.
La DICHIARAZIONE DI ESONERO riguarda:
-gli iscritti all’Albo da meno di cinque anni (art. 2, co.1 DM 47/2016);
-gli iscritti componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento Europeo (art. 21, co.6. L.247/12);
-le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esezione si applica, altresì , agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo (art. 21, co.7, lett. a- L 247/12)
-gli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21, co.7 lett b- L247/12);
-agli avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza (art. 21, co.7, lett. c).
L’autocertificazione o la dichiarazione di esonero, compilato il form sul portale Riconosco, potrà essere stampata in formato pdf, firmata digitalmente in formato PADES e caricata nel gestionale attravero l’apposita funzione e inviata mediante il pulsante “Invia alla Segreteria dell’Ordine”
Vi invitiamo ad accedere alla piattaforma RICONOSCO e ad adempiere entro il 10 MARZO p.v.
Con riferimento agli avvocati iscritti nell’ elenco SPECIALE degli avvocati dipendenti di enti pubblici, si specifica che sarà possibile redigere, sempre attraverso la piattaforma RICONOSCO, una dichiarazione in forma “ridotta” con esclusione dei parametri non applicabili per ragioni oggettive (nella specie partita Iva, locali ad uso studio…)
I colleghi che siano professori o ricercatori universitari possono ritenersi esonerati dal dovere di presentare l’autocertificazione.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv.Tiziana MARRAFFA
Modificato: 11 Febbraio 2026