16 Aprile 2025
Gentili Colleghi,
giovedì 10 aprile u.s. si è tenuta una riunione indetta dalla Presidente della Sezione Civile del nostro Tribunale, dott.ssa Bonaudi, alla presenza del Responsabile dell’Ufficio U.N.E.P., dott. La Viola, del funzionario della cancelleria esecuzioni mobiliari, dott.ssa La Macchia, e del dott. Magrì in rappresentanza dei giudici delle esecuzioni mobiliari, avente ad oggetto le modalità di liquidazione e di pagamento del compenso spettante all’U.N.E.P. all’esito della ricerca dei beni con modalità telematica (art. 492bis c.p.c.) ai sensi dell’art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dal DL n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 e successive modificazioni.
Al fine di garantire il giusto compenso all’U.N.E.P. per la ricerca dei beni con modalità telematica è stato previsto che:
– la richiesta di liquidazione del compenso verrà allegata dall’ufficio U.N.E.P. all’atto di pignoramento presso terzi ex art. 492bis c.p.c. notificato,
– il giudice dell’esecuzione nel provvedimento di assegnazione o nel provvedimento di conversione del pignoramento, estinzione tipica o chiusura anticipata del processo esecutivo provvederà alla liquidazione del compenso secondo le percentuali previste dall’art. 122 del D.P.R. 1229/1959.
Quanto sopra varrà anche per i pignoramenti redatti dai difensori dei creditori procedenti laddove preceduti dalle ricerche ex art. 492bis c.p.c., sui quali verrà apposto dall’UNEP timbro di colore rosso “eseguite ricerche ex art. 492bis c.p.c.”.
Il pagamento della somma liquidata dal giudice dell’esecuzione – rientrante tra le spese di esecuzione – andrà effettuato mediante bonifico bancario al seguente iban: IT89S0760110200000042859140 Poste Italiane s.p.a. intestato a Tribunale Ordinario Cuneo U.N.E.P. Ufficiali Giudiziari.
In occasione della riunione, il dott. La Viola ha riferito che, all’esito della ricerca dei beni con modalità telematica, per l’eventualità in cui l’avvocato intenda procedere autonomamente alla redazione dell’atto di pignoramento, il titolo ed il precetto verranno restituiti dall’ufficio U.N.E.P. previa richiesta del procuratore istante, senza l’attesa del termine di 10 giorni previsto dall’art. 115-ter disp. att. c.p.c., sarà pertanto possibile presentare all’ufficio U.N.E.P. un pignoramento presso terzi autonomamente generato dall’avvocato senza dover attendere il decorso dei 10 giorni dalla trasmissione degli esiti.
Di seguito: il LINK alla nota redatta in merito, della Dott.ssa Roberta Bonaudi.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Alessandra Vannini
Modificato: 16 Aprile 2025