PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: RIFLESSIONI UTILI
Si lascia a disposizione dei Colleghi la relazione conclusiva elaborata dalla "Commissione Mista per le questioni inerenti al Patrocinio a spese dello Stato" costituita presso il Tribunale di Torino. (P.R.)
COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Relazione conclusiva
1. Premessa; 2. Questioni attinenti l’ammissione; 2.1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio; 2.2. Questioni in materia di indicazione del reddito; 2.3. Questioni in materia di patrocinio della difesa d’ufficio; 3. Questioni attinenti la liquidazione
1. Premessa
All’esito degli incontri tenutisi nelle date del 23/10, 05/11, 16/11, 26/11, 11/12 21/12/2009 e 22/01 2010 la Commissione, costituita dai Dottori Sandra RECCHIONE, Anna Luisa RICCI e Francesco MORONI in rappresentanza dell’Ufficio Giudici per le indagini preliminari, e dagli Avvocati Michela MALERBA, Davide RICHETTA e Roberto BRIZIO in rappresentanza del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino e della la Camera penale Vittorio CHIUSANO di Torino ha convenuto di individuare, quali argomenti d’interesse e fonte di problematiche, i temi sotto elencati, nonché di promuovere l’adozione di prassi, pure nel seguito descritte che, nel rispetto della disciplina vigente, favoriscano un funzionale e celere assolvimento del servizio.
Preme preliminarmente sottolineare come i lavori della Commissione, nel rispetto delle relative competenze e prerogative, si siano svolti in un clima di grande armonia e collaborazione, ad ulteriore conferma dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e l’Autorità giudiziaria torinese.
Si è unanimemente ritenuto di condividere l’assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al Patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l’effettiva attuazione dell’istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale.
Di qui l’avvertita esigenza di individuare e promuovere l’adozione, laddove possibile, di prassi concordate in grado:
- da un lato di favorire un puntuale e tempestivo riconoscimento del “beneficio”, al fine di consentire una immediata ed efficace instaurazione dell’ assistenza difensiva,
- dall’altro di accelerare i tempi di liquidazione delle competenze professionali, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate di accertamento degli onorari, condivise dal Foro e dai giudici.
Se tali obiettivi fossero raggiunti si otterrebbe anche il risultato di valorizzare l’operato del professionista che assiste i non abbienti, nel convincimento che anche attraverso il miglioramento delle prassi in materia di ammissione e liquidazione possa trovare effettiva realizzazione il diritto di difesa tutelato dalla Carta costituzionale.
2. Questioni attinenti l’ammissione
1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio
L’istanza potrà essere presentata direttamente dall’interessato che dovrà sottoscriverla in presenza di un cancelliere esibendo un documento di identità, o dal difensore che dovrà presentare l’istanza sottoscritta dall’interessato e da lui autenticata, e pertanto corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità potranno essere inviate anche via fax ex art. 38 DPR 28.12.2000 n. 445
Il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un documento di identità: la certezza sull’identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l’amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 11792 del 10/02/2009 Cc. secondo cui “ È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ovvero Cass pen n.12743 del 27.11.2002 secondo cui “ la prova del possesso della cittadina ( italiano o straniera) o della condizione di apolide residente deve essere fornita dall’interessato mediante idonea documentazione non potendo valere in tal senso né presunzioni nè dichiarazioni autocertificative alle quali non può essere assegnata alcuna rilevanza ove provengano da soggetto no altrimenti identificato e perciò da ritenere giuridicamente inesistente.). Si deve perciò ritenere che i sedicenti non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori eventualmente potranno ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni alle procedure di cui agli arrt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, dovrà dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi riportati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio conformemente a quanto previsto dall’art.45 DPR 28.12.2000 n.445
Nell’ipotesi in cui l’istante non abbia la disponibilità immediata del documento (per esempio perché lo ha perso e non ha chiesto il duplicato) si segnala l’opportunità di formulare, qualora si versi nelle condizioni di cui all’art.109 DPR 155/2002, ovvero si tratti di primo atto cui intervenie il difensore, riserva di istanza con decorrenza degli effetti da tale primo atto.
Per quanto riguarda i detenuti si è concordato con il direttore del carcere di predisporre una domanda unica da fare firmare al detenuto che contenga la domanda di trasmissione degli atti (istanza ammissione, fotocopia del documento, o in alternativa autentica) alla autorità giudiziaria: laddove il detenuto non sia in possesso del documento di identità, ad esempio perché lo abbia perso, dovrà effettuare in carcere la denuncia di smarrimento ed inoltrare la richiesta di duplicato dandone atto nella istanza di ammissione
Nell’istanza a pena di inammissibilità deve essere indicato il codice fiscale dell’interessato. Gli stranieri comunitari ed extracomunitari ( purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare in luogo del numero di codice fiscale i dati di cui all’art.4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome , luogo e data di nascita sesso e domicilio fiscale ( cfr ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144 Cass Pen Sez IV 10.3.2003 n. 2684).
Con riferimento alle generalità si segnala la necessità di indicare la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità. Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall’anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell’istanza, specificando tuttavia che è soggetto senza fissa dimora.
Il beneficio del gratuito patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide. ( cfr Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002 )
Si osserva, infine, come l’elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto con la conseguenza che le notifiche relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (cfr Sez. 4, Sentenza n. 11792 del 10/02/2009 Cc. (dep. 17/03/2009 ) Rv. 243204). Al fine di evitare dunque l’estensione di tale elezione al procedimento principale, che potrebbe da un lato generare per l’autorità procedente problemi in relazione alla notifica di avvisi (si pensi all’ipotesi in cui contestualmente alla presentazione da parte del difensore dell’istanza di ammissione nella cancelleria del giudice, il PM debba effettuare delle notifiche) e dall’altro risultare pregiudizievole del diritto dell’imputato alla effettiva conoscenza degli atti del processo, sarà opportuno che la richiesta di effettuare le comunicazioni relative al procedimento incidentale presso lo studio del difensore, contenuta nell’istanza, sia accompagnata dalla espressa esclusione dell’operatività dell’art. 161 c.p.p.
2. Questioni in materia di indicazione del reddito
La commissione ha analizzato le questioni ritenute più problematiche in materia di determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato [1].
Quanto alla individuazione della soglia di reddito in relazione al nucleo familiare di riferimento si è condivisa la giurisprudenza della Cassazione che, nel valutare il reddito familiare complessivo, fa riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuta condivisibile infatti la ratio di tali decisioni, volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). In particolare, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente more uxorio la Cassazione ha stabilito che “Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto Sez. 4, Sentenza n. 19349 del 17/02/2005 Cc. (dep. 20/05/2005 ) Rv. 231357 .
Che la valutazione del reddito debba essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza si ricava anche da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22635 del 07/04/2005 Cc. (dep. 16/06/2005 ) Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
Si è rilevato tuttavia che le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente e anno in corso).
E’ stata considerata non necessaria sia la allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sia la autocertificazione da parte dei conviventi del reddito dagli stessi percepito; si è ritenuto infatti, al riguardo, sufficiente la sola autocertificazione del richiedente
Circa l’indicazione del reddito ai fini dell’ammissibilità dell’istanza si è ritenuto che il reddito debba essere indicato “in positivo” e non sia utile, ai fini della verifica dell’ammissibilità, la indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio.
Si è ritenuto inoltre opportuno – al fine di evitare prevedibili revoche - che la dichiarazione circa il mancato superamento della soglia di reddito ostativa alla concessione del beneficio sia effettuata non solo con riferimento all’anno precedente a quello nel corso del quale si chiede l’ammissione, come richiesto espressamente dall’art. 79 lett d) del T.U. 115 del 2002, ma sia estesa anche ai redditi percepiti nell’ anno in corso al momento della dichiarazione.
Circa la valutazione di eventuali redditi illeciti percepiti dal richiedente si è ritenuto di condividere la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui “Nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria”: Sez. 4, Sentenza n. 38486 del 17/09/2008 Cc. (dep. 09/10/2008 ) Rv. 241225
Al riguardo, si è messa in evidenza la difficoltà di valutazione dei redditi illeciti ed, in relazione alle concrete modalità di individuazione e valutazione, si è ritenuto:
· che i reati cui possono essere collegate presunzioni di reddito “sopra soglia” emergenti dal casellario possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell’art. 96 comma 2 T.U. 115del 2002,
· per quanto riguarda i redditi che si può presumere originino dai fatti contestati nel giudizio in corso si rileva, per quanto occorra, che l’indagato\imputato non ha l’obbligo di dichiarare contra se relativamente a (eventuali) redditi illeciti riconducibili ai fatti del processo in corso,
· circa la valutazione di eventuali redditi illeciti scaturenti (ipoteticamente) dai fatti per cui si procede, si ritiene che il giudizio sul superamento della soglia di reddito per la ammissione al beneficio può essere fondato su elementi obiettivi emergenti dagli atti o dal processo al momento della richiesta; si ritiene tuttavia che tale valutazione non debba essere ancorata al fatto indicato nel capo di imputazione (in fase di accertamento processuale); tuttavia possono essere valutati tutti gli elementi di prova, anche emergenti dagli atti, rilevanti ai fini del giudizio ex art. 96 dpr 115 2002 (ovvero le notizie relative al tenore di vita, alle condizioni familiari e personali ed alle attività economiche svolte).
Circa gli elementi da cui desumere il reddito si rileva che questo va dedotto dal reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili), e che vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata
Inoltre, in relazione ai cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell’autorità consolare si è preso atto della giurisprudenza della Corte di cassazione che richiede che siano indicati in tale attestazioni elementi concreti che consentano verifiche in positivo (v. sul punto ez. 3, Sentenza n. 38718 del 01/07/2004 Cc. (dep. 04/10/2004 ) Rv. 229605: “In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sè idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli)
Circa la prova della impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.115 del 2002 - che abilita l’autocertificazione ai sensi dell’art. 94 dello stesso testo - si ritiene che la stessa possa essere integrata dalla documentazione della richiesta all’autorità consolare e dal decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Si rileva da ultimo che La Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 16 aprile 2010) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai «non abbienti» – ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria.
3. Questioni in materia di patrocinio nella difesa d’ufficio.
Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore d’ufficio, è quello secondo cui l’obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell’art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell’art. 103 d.p.r. n. 115/2002). In deroga a detta regola, l’art. 116 d.p.r. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell’onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato D.P.R. (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell’impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere “in ogni caso” retribuita).
Quanto alla questione attinente al recupero delle spese sostenute per la procedura, la Commissione ritiene di aderire a quell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui nella liquidazione del compenso al difensore d’ufficio - che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali - non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette: invero, non solo non vi è alcuna disposizione che preveda la liquidazione di detti compensi, ma il riferimento “congiunto” a “onorario e spese”, con cui si apre il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 (disposizione di carattere eccezionale), ed il richiamo - quanto a misura e modalità - all’art. 82, impongono di ritenere che la disciplinata liquidazione riguardi i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il proprio ufficio e non anche l’onorario e le “spese” relativi alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali (Cass., Sez. IV, sent, del 9.10.2007, n. 46471).
Tale soluzione, d’altra parte, è coerente con la esplicita previsione contenuta nell’art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
Per il caso in cui, invece, il professionista - nominato difensore d’ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile, il disposto di cui all’art. 117 d.p.r. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (la cui previsione, in effetti, è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell’art. 116 d.p.r. n. 115/2002 e non anche in quello del successivo art. 117 e la cui assenza nella disposizione da ultimo citata non può ritenersi casuale, rispondendo tale precisa scelta legislativa alla ratio di evitare di imporre al difensore d’ufficio l’irragionevole onere dell’esperimento di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose; Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773, rv. 239034).
Ciò detto, quanto alla nozione di irreperibilità di cui all’art. 117 d.p.r. n. 115/2002, la Commissione ritiene di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall’Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass., Sez. IV, sent. del 17.10.2007 n. 4153, rv. 238665; Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008 n. 46392, in motivazione).
Con riguardo alla irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione intervenuta nella sede processuale principale (evidentemente già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l’adozione di tale provvedimento dell’A.G.), occorre anzitutto chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 d.p.r. n. 115/2002 - l’onere di esperire nuove ricerche dell’imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest’ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile. Del resto, la previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato, rende superfluo che si richieda al difensore l‘esperimento della relativa procedura
Resta salva l’ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell’A.G. e prima dell’attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti ex actis da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008, n. 46392, rv. 242309). In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d’ufficio è subordinata al fatto che quest’ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei criteri utili per identificare il soggetto irreperibile di fatto, la Commissione (sul presupposto che al difensore incomba l’onere - laddove ragionevolmente esigibile - di esperire un minimo di ricerche volto al rintraccio dell’assistito, a mezzo di accertamenti tramite anagrafe o ufficio stranieri della Questura) ha preso in esame in esame le seguenti situazioni:
· nel caso di soggetto italiano che abbia una residenza, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell’art. 117 d.p.r. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notifica con esito negativo dell’atto di costituzione in mora precedentemente inviato presso la predetta residenza, una ricerca anagrafica all’esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente ovvero emigrato per luogo sconosciuto.
Analogamente, il soggetto dovrà essere considerato irreperibile di fatto nell’ipotesi di mancata notifica della raccomandata con cui è stata intimata la messa in mora (ossia nel caso in cui la raccomandata sia tornata al mittente in ragione del conseguente mancato ritiro da parte dell’interessato dell’atto notificato a mezzo del servizio postale). Qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune;
· nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall’art. 116 d.p.r. n. 115/2002; nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà considerarsi irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica: in tal caso non dovrà richiedersi il previo tentativo del difensore di attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, risultando di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo) il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica;
· nel caso di soggetto straniero è onere del difensore, al fine considerare irreperibile di fatto il predetto soggetto e, dunque, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117, d.p.r. citato, esperire ricerche dell'imputato a mezzo di accertamenti “tramite ufficio stranieri della Questura”. Al riguardo, la Commissione si impegna a rappresentare alla Presidenza del Tribunale l’opportunità di prendere contatti con il Questore di Torino per concordare una sorta di autorizzazione permanente al rilascio delle informazioni ai legali di cittadini stranieri, così da agevolare le ricerche da parte dei difensori stessi.
3. Questioni attinenti alla liquidazione
Noti sono e per varie ragioni i lunghi tempi che intercorrono tra la presentazione della proposta di parcella al termine della fase processuale e l’effettivo riconoscimento delle spettanze.
Motivo di ritardo significativo è spesso rappresentato, tra l’altro, dalla ricorrente difficoltà di reperire l’incarto processuale, assai spesso già migrato ad altro Ufficio.
A fronte dell’idea di procedere all’allegazione, a cure ed onere dei legali, della documentazione processuale d’interesse ai fini della liquidazione, si è osservato che tale obiettivo aggravio di attività e copie non sempre sia stato ritenuto adempimento sufficiente, determinando oltretutto l’esigenza di conseguire e documentare attività riportate in atti in precedenza non ritenuti necessari a fini difensivi, con conseguente proliferazione di richieste copie a tal solo fine sollecitate alle Cancellerie.
Procedura reputata assai più semplificata e funzionale è stata invece individuata nella presentazione della proposta di liquidazione al termine della fase processuale d’interesse.
Alla fine della discussione in udienza il difensore dovrebbe depositare la propria “nota” ed il giudice, alla lettura del Decreto che dispone il Giudizio o del dispositivo della sentenza, potrebbe adottare il relativo decreto di liquidazione.
Per quanto attiene alle notifiche del provvedimento di liquidazione esse si eviteranno, considerando la lettura del decreto quale notifica e quindi rinunciando formalmente alla stessa.
I vantaggi della suddetta procedura sono evidenti sia per i giudici sia per gli avvocati: la liquidazione è immediata e vengono eliminati tutti gli incombenti connessi.
Qualora il difensore non sia munito in udienza della richiesta di liquidazione potrà farla pervenire nella cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza.
In questo caso il giudice depositerà il decreto di liquidazione unitamente alla motivazione della sentenza e il difensore potrà estrarne copia rinunciando alla notifica.
Per quanto poi attiene la modalità di redazione della proposta di parcella si propone agli iscritti l’utilizzo delle tabelle allegate ove si distingue l’attività svolta davanti al GIP, GUP da quella svolta, nel corso delle indagini preliminari , avanti al Tribunale della libertà, che viene liquidata dal giudice del merito al momento dell’impugnazione cautelare
Pur ritenendo corretto ed auspicabile indicare la data in cui vengono effettuate le varie attività difensive, al momento ciò viene reputato di non facile realizzazione poiché non tutti i difensori hanno l’abitudine di annotare le date in cui svolgono le singole attività in cui si estrinseca il mandato. Si ritiene però di richiedere , quanto meno, l’indicazione della data degli accessi in carcere.
Quanto alle singole voci (accesso, informativa, esame e studio) si ritiene che quando il loro numero risulti straordinario rispetto alla complessità del processo, sulla base di dati d’esperienza, sarà onere dell’avvocato motivare le ragioni di tale attività particolarmente gravosa.
Tutte le predette specificazioni ben potranno essere inserite nella nota in calce al modulo proposto dalla commissione.
Per quanto concerne gli importi relativi alle singole voci di attività esperite il difensore potrà indicare importi compresi tra i valori minimi e quelli risultanti dalla media tra il minimo ed il massimo della tariffa professionale come previsto dalla legge.
La Commissione rileva che gli importi devono essere richiesti e liquidati in relazione alla effettiva complessità del processo come emergente dagli atti ed, ove vi sia, dalla specifica motivazione inerente la complessità contenuta nella richiesta del difensore.
Si ritiene che sia da contrastare ogni automatismo nella indicazione di importi e nella liquidazione degli stessi, in considerazione del fatto che gli oneri difensivi sono ragionevolmente differenti e non sovrapponibili - e dunque non standardizzabili - in relazione ad ogni processo trattato.
Unanimemente la Commissione ritiene inoltre che sia necessario che il giudice motivi quando intende liquidare un numero di attività inferiore rispetto a quelle dichiarate come svolte dal difensore nella sua istanza..
Da ultimo si ritiene che l’utilizzo del moltiplicatore, come previsto dall’art 2 della tariffa penale del decreto ministeriale 124/04, sia consentito nei limiti del doppio degli importi massimi previsti dalla tabella degli onorari in materia di patrocinio a spese dello stato, ridendosi applicabile anche a tale aumento il limite del valore medio.
Torino 23. aprile 2010
Allegati
1. modulo richiesta di ammissione
- modulo richiesta di liquidazione
- modello decreto di liquidazione
ALLEGATO 1
ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO
Proc. pen. n. ………………. R.G. n.r.
Indagato/Imputato/persona offesa: ………………….
Titolo di reato
ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il sottoscritto …………………………………..…., nato a …………….…….., il ………………, attualmente residente in ………………………………., via ………………………………..… n. …, in relazione al procedimento/processo penale indicato in epigrafe chiede di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato così come previsto dal T.U. 115/02 e successive modifiche
……………………...
È firma autentica
Autocertifica
Le generalità proprie e quelle della famiglia anagrafica o quelle dei componenti del proprio nucleo familiare di fatto ove difformi[2]
- ……………………………………., nato a ………………………….. il …………………….., C.F: …………………………………
- ………………………….., nato a ……………………… il …………………, C.F: …………………………………
- ………………………….., nato a ……………………… il …………………, C.F: …………………………………
dichiara
- La sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 T.U. 115/02
- Che il reddito percepito in Italia dal sottoscritto nell’anno 2008 è di €. …………….
- Che il reddito percepito nel paese d’origine UE nell’anno 2008 è di € ………………..
- Che il reddito percepito dai propri familiari nell’anno 2008 è di € ……………
- Che il reddito complessivo della propria famiglia anagrafica o quelle dei componenti del proprio nucleo familiare di fatto nell’anno 2008 è di € ………….
- Che al momento della domanda non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della concessione del richiesto beneficio
Si impegna
A comunicare, entro i termini stabiliti dall’art. 79 co. 1 lett. d) del T.U. 115/02, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini della concessione del richiesto beneficio.
In quanto cittadino extracomunitario a produrre entro il termine che il giudice vorrà concedere la certificazione dell’autorità consolare di cui all’art. 79 del T.U. 115\02.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano effettuate presso lo studio dell’avv.. ……………………… in …………………………………….., escludendo espressamente che tali comunicazioni valgano ai sensi dell’art. 161 c.p.p..
Si nomina difensore l’avv…………………………….., previa revoca di ogni precedente mandato.
Con osservanza.
……………………...
Torino, ………………………
ALLEGATO 2
ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMIARI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
Proc. pen. n. ………………………..
P.M. dott…………………………....
Giudice dott…………………………
Titolo di reato………………………
Imputato: …………………………..
Il sottoscritto avv………………………….., difensore del sig…………………………………, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del ………………………………, deposita rispettosa istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla prestazione professionale fornita nel procedimento penale indicato in epigrafe.
Legenda:
· Si segnala che la seguente tabella è stata redatta ai sensi dell’art. 82 co. 1 del DPR 115/02 in materia di Spese di Giustizia secondo cui l’onorario spettante al difensore è liquidato in modo che, in ogni caso, non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali. Il termine “Massimo”, pertanto, deve essere inteso quale massimo liquidabile dall’Autorità Giudiziaria secondo la suddetta disposizione e corrisponde al valore medio della tariffa forense “ordinaria” di cui al DM 124/04.
· Il termine “Medio” indica quindi il valore medio della prestazione liquidabile dall’Autorità Giudiziaria in materia di Patrocinio a Spese dello Stato. Qualora si ritenga di richiedere la liquidazione del “massimo” è necessario indicare specificamente le ragioni che hanno portato alla suddetta decisione.
· Previa esposizione delle specifiche ragioni che ne determinano la richiesta, può essere utilizzato, anche in relazione a singole voci, il moltiplicatore degli onorari previsto dall’art. 2 della Tariffa penale del D.M. 124/04 moltiplicando i valori richiesti in misura non superiore al doppio degli importi previsti.
· Il GIP/GUP liquida anche l’attività professionale prestata nell’eventuale fase del Tribunale della Libertà e per la stessa occorre utilizzare la relativa tabella
· La richiesta di liquidazione dell’impugnazione della sentenza di primo grado deve essere richiesta alla Corte d’Appello come prima voce del secondo grado e non già come ultima voce del presente grado di Giudizio.
· Per quanto attiene gli accessi al carcere, ne deve essere indicata la data.
· L’atto di richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato deve essere ricompreso nella voce scritti difensivi-“richieste”.
|
GIP e GUP |
|||||
|
|
MINIMO |
MEDIO |
MASSIMO |
QUANTITA’ |
IMPORTO |
|
CORRISPONDENZA E SESSIONI |
|
||||
|
informativa, anche telefonica o telematica, per ognuna |
8,00 |
10,00 |
12,00 |
|
|
|
In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione |
24,00 |
34,25 |
44,5 |
|
|
|
in studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione |
48,00 |
68,25 |
88,50 |
|
|
|
ESAME E STUDIO |
25,00 |
33,75 |
42,50 |
|
|
|
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE |
60,00 |
138,75 |
217,50 |
|
|
|
INDENNITÀ DI ACCESSO AL CARCERE O AD UFFICI, O AI LUOGHI INERENTI I FATTI, DI ATTESA; PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA, CON UN MASSIMO DI DIECI ORE GIORNALIERE |
13,00 |
16,25 |
19,50 |
|
|
|
PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA AD ATTI O ATTIVITÀ, COMPIUTI DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DAL PUBBLICO MINISTERO O DAL GIUDICE, PER I QUALI SIA PREVISTA O RICHIESTA LA PRESENZA DEL DIFENSORE; ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA O DI FORMAZIONE DELLA PROVA. PER OGNI PARTECIPAZIONE O ASISSTENZA, PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA. |
30,00 |
37,5 |
45,00 |
|
|
|
UDIENZE (per ognuna) |
|
||||
|
Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale |
40,00 |
52,50 |
65,00 |
|
|
|
Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera. |
75,00 |
150,00 |
225,00 |
|
|
|
Per la discussione orale |
115,00 |
198,75 |
282,50 |
|
|
|
REDAZIONE SCRITTI DIFENSIVI (per ognuno) |
|
||||
|
Esposti, denunce, querele |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Citazioni e notifiche |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
|
|
|
Memorie |
90,00 |
180,00 |
270,00 |
|
|
|
Pareri che esauriscono l’attività |
90,00 |
180,00 |
270,00 |
|
|
|
TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ |
|||||
|
|
MINIMO |
MEDIO |
MASSIMO |
QUANTITA’ |
IMPORTO |
|
CORRISPONDENZA E SESSIONI |
|
||||
|
informativa, anche telefonica o telematica, per ognuna |
10 |
11,5 |
13 |
|
|
|
In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione |
32 |
40,25 |
48,5 |
|
|
|
in studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione |
65 |
73,5 |
82 |
|
|
|
ESAME E STUDIO |
30 |
37,5 |
45 |
|
|
|
INDENNITÀ DI ACCESSO AL CARCERE O AD UFFICI, O AI LUOGHI INERENTI I FATTI, DI ATTESA; PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA, CON UN MASSIMO DI DIECI ORE GIORNALIERE |
16 |
18,5 |
21 |
|
|
|
UDIENZE (per ognuna) |
|
||||
|
Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale |
50 |
60 |
70 |
|
|
|
Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera. |
100 |
168,75 |
237,5 |
|
|
|
Per la discussione orale |
150 |
225 |
300 |
|
|
|
REDAZIONE SCRITTI DIFENSIVI (per ognuno) |
|
||||
|
Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste |
75 |
142,5 |
210 |
|
|
|
Impugnazioni |
120 |
240 |
360 |
|
|
|
Memorie |
90 |
180 |
270 |
|
|
RIEPILOGO IMPORTI
|
TOTALE GIP/GUP |
|
|
TOTALE TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ |
|
|
T.F. 12,50% |
|
|
COMPLESSIVAMENTE |
|
All’importo complessivo sopra indicato devono essere aggiunti, quali oneri di legge, il contributo C.P.A. (4%) e l’I.V.A. (20%)
NOTE
Con osservanza.
Avv. ……………………………….
Torino, …………………………………
ALLEGATO 3
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
N. _______ R.G.N.R.
N. _______ R.G.G.I.P.
N. _______ Gr.patr.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI
per imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115
IL GIUDICE
l e t t a
- l'istanza dell'avv. _______________________________________, difensore di fiducia dell'imputato ___________________________________________________
nel procedimento a margine indicato, di liquidazione dei compensi dovuti, a norma del D.P.R. n. 115/2002, relativamente al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, per l'attività prestata nella fase delle indagini e/o dell’udienza preliminare e/o di discussione dei riti alternativi di fronte al GUP
r i l e v a t o
- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del giudice per le indagini preliminari depositato in data ______________, in seguito ad istanza presentata il ____________________________;
- che, a norma dell'articolo 82 della legge anzidetta, i compensi al difensore sono liquidati osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi;
- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;
visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115,
l i q u i d a
al richiedente avv. _______________________________, per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di Euro _______________ per onorari, oltre al 12,50 % per rimborso forfetario spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La predetta somma (anche in relazione a quanto attestato dal difensore nell’istanza) è stata così determinata:
|
|
MINIMO |
MEDIO |
MASSIMO |
QUANTITA’ |
IMPORTO |
|
CORRISPONDENZA E SESSIONI |
|
||||
|
informativa, anche telefonica o telematica, per ognuna |
8,00 |
10,00 |
12,00 |
|
|
|
In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione |
24,00 |
34,25 |
44,5 |
|
|
|
in studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione |
48,00 |
68,25 |
88,50 |
|
|
|
ESAME E STUDIO |
25,00 |
33,75 |
42,50 |
|
|
|
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE |
60,00 |
138,75 |
217,50 |
|
|
|
INDENNITÀ DI ACCESSO AL CARCERE O AD UFFICI, O AI LUOGHI INERENTI I FATTI, DI ATTESA; PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA, CON UN MASSIMO DI DIECI ORE GIORNALIERE |
13,00 |
16,25 |
19,50 |
|
|
|
PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA AD ATTI O ATTIVITÀ, COMPIUTI DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DAL PUBBLICO MINISTERO O DAL GIUDICE, PER I QUALI SIA PREVISTA O RICHIESTA LA PRESENZA DEL DIFENSORE; ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA O DI FORMAZIONE DELLA PROVA. PER OGNI PARTECIPAZIONE O ASISSTENZA, PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA. |
30,00 |
37,5 |
45,00 |
|
|
|
UDIENZE (per ognuna) |
|
||||
|
Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale |
40,00 |
52,50 |
65,00 |
|
|
|
Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera. |
75,00 |
150,00 |
225,00 |
|
|
|
Per la discussione orale |
115,00 |
198,75 |
282,50 |
|
|
|
REDAZIONE SCRITTI DIFENSIVI (per ognuno) |
|
||||
|
Esposti, denunce, querele |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato |
60,00 |
131,25 |
202,50 |
|
|
|
Citazioni e notifiche |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
|
|
|
Memorie |
90,00 |
180,00 |
270,00 |
|
|
|
Pareri che esauriscono l’attività |
90,00 |
180,00 |
270,00 |
|
|
|
TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ |
|||||
|
|
MINIMO |
MEDIO |
MASSIMO |
QUANTITA’ |
IMPORTO |
|
CORRISPONDENZA E SESSIONI |
|
||||
|
informativa, anche telefonica o telematica, per ognuna |
10 |
11,5 |
13 |
|
|
|
In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione |
32 |
40,25 |
48,5 |
|
|
|
in studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione |
65 |
73,5 |
82 |
|
|
|
ESAME E STUDIO |
30 |
37,5 |
45 |
|
|
|
INDENNITÀ DI ACCESSO AL CARCERE O AD UFFICI, O AI LUOGHI INERENTI I FATTI, DI ATTESA; PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA, CON UN MASSIMO DI DIECI ORE GIORNALIERE |
16 |
18,5 |
21 |
|
|
|
UDIENZE (per ognuna) |
|
||||
|
Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale |
50 |
60 |
70 |
|
|
|
Per l’esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera. |
100 |
168,75 |
237,5 |
|
|
|
Per la discussione orale |
150 |
225 |
300 |
|
|
|
REDAZIONE SCRITTI DIFENSIVI (per ognuno) |
|
||||
|
Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste |
75 |
142,5 |
210 |
|
|
|
Impugnazioni |
120 |
240 |
360 |
|
|
|
Memorie |
90 |
180 |
270 |
|
|
A norma dell’articolo 168, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il presente decreto è titolo provvisoriamente esecutivo
m a n d a
alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 82 co. 3 T.U.S.G. del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed al difensore.
Torino, __________
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
[1] La individuazione delle questioni è stata effettuata anche attraverso la ricognizione – effettuate attraverso delle interviste – delle problematiche ritenute di maggior rilievo dai giudici della sezione.
[2] Rileva anche la convivenza more uxorio; la convivenza non si ritiene interrotta dallo stato di detenzione
