DELIBERA DELL'UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
Delibera del 24.4.10 in materia di mediazione e conciliazione (D.Lgs. n. 28 del 4.3.10)
L’UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
nella seduta del 24 aprile 2010 ,
esaminato il Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell'art.60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 relativo alle "Norme in materia di mediazione finalizzate alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010; ritenuto che la nuova normativa, lungi dal costituire fonte alternativa al contenzioso giurisdizionale, comporterà, in effetti, ulteriori ritardi nella definizione delle controversie con inammissibili nuovi costi per chi dovrà accedere alla Giurisdizione e, quindi, con ulteriori irrimediabili conseguenze negative sulla Società e sul Cittadino;
ritenuto, nello specifico, che talune norme del Decreto determinano concrete incertezze interpretative ed altrettanto concreti e seri dubbi di legittimità costituzionale (si consideri l'assenza di criteri di competenza territoriale e di strumenti procedurali per le ipotesi di riconvenzionali, chiamata di terzo, interventi volontari etc.; l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione comportante, per chi deve accedere alla Giustizia, un corrispondente obbligo economico etc.);
considerato che la normativa citata, escludendo l’assistenza legale obbligatoria al Cittadino che ricorre alla mediazione, viola il diritto di difesa, in particolare dei soggetti più deboli che saranno tenuti di rinunciare alla assistenza e tutela tecnica proprio in una fase in cui è possibile giungere ad una compromissione definitiva dei suoi diritti;
ritenuto che il Decreto in esame non tiene in debito conto le esigenze economiche che l’Organismo di mediazione in genere dovrà sopportare e
considerato altresì che la previsione per gli Ordini forensi di poter istituire organismi di mediazione è, in concreto, per moltissimi Ordini, inattuabile in relazione proprio agli spropositati ed ingenti oneri di istituzione e di mantenimento dell'Organismo stesso
DELIBERA
di esprimere il proprio dissenso avverso un provvedimento normativo che - seppur ispirato a condivisibili finalità di armonia sociale, finalità tuttavia che non potranno realizzarsi se non nell’ambito di una efficace amministrazione della giustizia civile - è in pratica, inidoneo a raggiungere gli scopi per i quali è stato predisposto;
AUSPICA
che Governo e Parlamento vogliano prendere in esame le questioni sopra evidenziate al fine di effettivamente pervenire a corretti strumenti legislativi idonei a deflazionare la giustizia civile e non ad affossarla ulteriormente ed in particolare vogliano modificare immediatamente il Decreto Legislativo n. 28/2010 introducendo
- l’obbligatorietà dell’assistenza legale secondo quanto previsto dalle regole di procedura per i giudizi civili (garantendo così il cittadino);
- la sua entrata in vigore progressiva nel tempo per singole materie (assicurando così l’organizzazione e la gestione della prevista procedura di mediazione/conciliazione);
INVITA
il CNF e l'OUA a promuovere le ulteriori tempestive iniziative affinchè il Decreto Legislativo n.28/2010, nelle parti che già manifestano evidenti criticità, addirittura di ordine costituzionale, venga modificato nel senso indicato.
*******
Il Presidente dell’Unione Regionale
f.to Avv. Mario Napoli
