MEDIAZIONE CONCILIAZIONE
DELIBERA APPROVATA IL 29/06
Si invia per opportuna conoscenza la delibera che il Consiglio ha approvato nel corso della propria riunione del 29/06 scorso.
"Il Consiglio;
- udita la relazione del Presidente e visto il testo del Dlvo n. 28/2010;
- preso atto altresì della delibera dell'Assemblea degli iscritti in data 21.5.2010
- ritenuto che il testo di legge in questione, anziché introdurre un efficace rimedio alle disfunzioni della giustizia civile, sia al contrario idoneo a generare disagio nell'amministrazione della giustizia e confusione nel cittadino, oltre che a rendere più difficile il rapporto tra cittadini e avvocati, disagio e confusione che trovano principale origine nell'aver previsto come obbligatoria la mediazione per la risoluzione delle controversie in materia civile e nel sostanziale oblio del ruolo del difensore, unica figura, al contrario, in possesso degli strumenti tecnici idonei per fornire al cittadino la necessaria assitenza nel momento delicato nel quale egli si trovi a dover risolvere controversie che incidono direttamente sulla sorte dei propri interessi, privandolo, sostanzialmente del dirittto di difesa costituzionalmente garantito;
- ritenuto che il decreto legislativo n. 28/10 costituisca strumento diretto a perseguire l'intento di restringere sempre di più l'attività dell'avvocato e di sempre maggiore emarginazione del ruolo dell'Avvocatura dalle sedi ove deve essere resa ed amministrata la Giustizia, a favore di enti e figure indefinite anche in termini di preparazione, professionalità e indipendenza;
- preso atto, infine, delle Deliberazioni dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine delPiemonte e della Valle D'Aosta, il cui tenore ritiene di condividere appieno;
All'unanimità
dichiara di Condividere
e sottoscrivere in toto il documento di dissenso approvato dall'Unione Regionale dei COnsigli dell'Ordine del Piemonte e della Valle D'Aosta in data 24 aprile 2010.
Si associa
all'invito rivolto al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Unitario dell'Avvocatura affinché si attivino per promuovere ogni opportuna iniziativa per addivenire alle prime, necessarie ed urgenti modificazioni del decreto legislativo 28/10.
esprima la più vibrata protesta
in relazione ai seguenti punti normativi introdotti dal testo del decreto de quo:
1- art. 5 c.1 che pone in essere il tentativo obbligatorio di conciliazione, che lungi dall'essere efficace strumento di risoluzione delle controversie avrà l'effetto di procrastinare i tempi del'azione giudiziaria con ulteriore aggravio di costi in termini economici e di tempo per il cittadino;
2 - art. 4, comma 3, laddove viene prevista l'annullabilità del mandato in caso di inadempimento del'avvocato all'obbligo di informazione in materia di media conciliazione;
3- la omissione di qualunque previsione circa l'obbligatorietà dell'assistenza e della difesa tecnica dell'avvocato nel promuovere e portare a termine il procedimneto di conciliazione.
Auspica
che il Governo e il Parlamento vogliano aprire un confronto costruttivo con l'Avvocatura al fine di reperire soluzioni che possano realmente conseguire gli effetti deflattivi del contenzionso nell'ottica della salvagiardia del diritto costituzionale di difesa del cittadino anche in sede conciliativa.
Manda al segretario l'inoltro della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Consiglio nazionale Forense, all'Organismo Unitario della Avvocatura, al Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli Dell'Ordine di Piemonte e Valle D'Aosta, a tutti gli Ordini Forensi d'Italia e a tutti gli Iscritti del Foro di Cuneo."
Il Segretario
Davide Del Popolo Riolo
