LAVORO SOCIALMENTE UTILE ED ART. 79 DPR 115/2000
Comunico che la cancelleria
del Tribunale ha finalmente trasmesso l'elenco degli Enti convenzionati per il lavoro socialmente utile.
Copia di detto elenco si trova presso la segreteria del nostro ordine ed è stata pubblicata sul sito.
Inoltre, in materia di applicazione della sanzione sostitutiva, si è convenuto con il dott. Perlo di applicare per analogia - in assenza di una specifica norma- quanto previsto dall'art. 44 dal D.levo n. 274/2000.
In altre parole, data la difficoltà sul piano esclusivamente pratico ( per ragioni inerenti all'organizzazione della udienza dibattimentale) di indicare precisamente le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva applicata con la sentenza dibattimentale, si è ritenuto che divenuta definitiva la sentenza, il Pubblico ministero mandi direttamente al Giudice dell'esecuzione il fascicolo al fine della determinazione - secondo la procedura prevista dall'art. 666 c.p.p.- le specifiche modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva applicata.
In alternativa, si raccomanda, ove
possibile di pervenire alla definizione del procedimento già nella fase delle indagini preliminari: in tal modo essendo più agevole in sede di applicazione
pena nella camera di consiglio nanti al Gip provvedere alla immediata determinazione delle modalità esecutive.
Con riferimento, invece, alla
questione relativa alla applicazione dell'art. 79 D.p.r. 115/2000 si è stabilito che è sufficiente l'apposizione in calce alla lettera da inviare alle autorità consolari
della clausola che in mancanza di comunicazione da parte della medesima, nel termine di 60 gg si applicherà il principio del silenzio assenso.
L'avvocato dovrà nell'istanza rivolta
al Giudice formalmente autocertificare di non aver ricevuto risposta nel termine di cui sopra.
Potrà verificarsi che qualche giudice richieda un ulteriore istanza presso l'autorità consolare (con un termine assai più breve) con l'intesa che qualora neppure in questo caso venga fornita risposta si riterrà confermato quanto autocertificato dall'assistito.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordialità
Avv. Alessandro Ferrero
