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LAVORO SOCIALMENTE UTILE ED ART. 79 DPR 115/2000


25/02/2011

Comunico che la cancelleria del Tribunale ha finalmente trasmesso l'elenco degli Enti convenzionati per il lavoro socialmente utile.
Copia di detto elenco si trova presso la segreteria del nostro ordine  ed è stata pubblicata sul sito. 

Inoltre, in materia di applicazione della sanzione sostitutiva, si è  convenuto con il dott. Perlo di applicare per analogia - in assenza di  una specifica norma-  quanto previsto  dall'art. 44 dal D.levo  n.  274/2000.

In altre parole, data la difficoltà sul piano esclusivamente pratico  ( per ragioni inerenti all'organizzazione della udienza  dibattimentale) di indicare precisamente le modalità di esecuzione  della sanzione sostitutiva applicata con la sentenza dibattimentale,  si è ritenuto che divenuta definitiva la sentenza, il Pubblico ministero mandi direttamente al Giudice dell'esecuzione il fascicolo  al fine della determinazione - secondo la procedura prevista dall'art.  666 c.p.p.- le specifiche modalità di esecuzione della sanzione  sostitutiva applicata.

In alternativa, si raccomanda, ove possibile di pervenire alla  definizione del procedimento già nella fase delle indagini  preliminari: in tal modo essendo più agevole in sede di applicazione 
pena nella camera di consiglio nanti al Gip provvedere alla immediata  determinazione delle modalità esecutive.

Con riferimento, invece, alla questione relativa alla applicazione  dell'art. 79 D.p.r. 115/2000 si è stabilito che è sufficiente l'apposizione in calce alla lettera da inviare alle autorità consolari 
della clausola che in mancanza di comunicazione da parte della  medesima, nel termine di 60 gg si applicherà il principio del silenzio  assenso.

L'avvocato dovrà nell'istanza rivolta al Giudice formalmente autocertificare di non aver ricevuto risposta nel termine di cui sopra.
Potrà verificarsi che qualche giudice richieda un ulteriore istanza  presso l'autorità consolare (con un termine assai più breve) con  l'intesa che qualora neppure in questo caso venga fornita risposta si  riterrà confermato quanto autocertificato dall'assistito.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti


Cordialità
Avv. Alessandro Ferrero