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IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA


01/12/2009

Gratuito patrocinio e patrocinio a spese dello Stato

 
A tutti gli iscritti
all'Albo degli Avvocati
ed al Registro dei Praticanti
 
Si rammenta ai Colleghi che, nell'emettere fattura nei confronti degli Enti pubblici (e nella fattispecie, nei confronti degli Uffici Giudiziari, in materia di gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato), possono avvalersi, ai sensi dell’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 (decreto «anti-crisi»), e del relativo decreto attuativo, D.M. 26.3.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 e in vigore dal 28.4.2009, della cosiddetta IVA ad esigibilità differita.
 
In sostanza occorre espressamente indicare nella fattura, in corrispondenza dell'importo relativo all'IVA, che è "ad esigibilità differita".
Andrà così versata al momento dell'effettivo incasso.
Il senso della norma è evidente: quantomeno evitare all'avvocato, visti i tempi lunghi di liquidazione delle spese di giustizia, di sborsare subito l'importo dell'IVA.
 
Altri approfondimenti sul punto sono disponibili sul sito web dell'Ordine (www.ordineavvocaticuneo.it), nella sezione NEWS e COMUNICATI.
 
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(Avv. Paolo Russo)