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Elenco Mediatori e Conciliatori: presentazione delle domande


18/01/2011

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 ottobre 2010, n. 180 (in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 258). - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Si fa seguito a quanto già comunicato sin dallo scorso 9 novembre, per rammentare che, stante l'entrata in vigore del decreto attuativo sulla Mediazione e Conciliazione Civile, e in considerazione dell'imminente costituzione, da parte del nostro Ordine, dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione, il requisito della sola anzianità di 15 anni di iscrizione all'Albo Avvocati non è più titolo sufficiente per l'esercizio delle funzioni di mediatore e conciliatore.

Allo stesso modo, i corsi formativi svolti nella vigenza del regime della mediazione societaria (ex D.M. 222/04) dovranno essere necessariamente integrati in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3° del decreto attuativo suddetto.
       
Per tali ragioni, gli elenchi sin qui predisposti dal Consiglio dell'Ordine devono intendersi superati dalla normativa vigente.
       

Si invitano dunque i Colleghi interessati all'iscrizione nell'elenco dei mediatori e conciliatori a prendere nota di quanto sopra e a ripresentare la loro richiesta, munita dei necessari titoli abilitativi, così come previsto dall'art. 4, comma 3 e 5, DM 18.10.10, n. 180,  citato.

Di seguito, per comodità espositiva, si riporta la norma citata (in grassetto quanto concerne agli aspiranti "mediatori"):


Art.4
Criteri per l'iscrizione nel registro
Art. 4



1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione; c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformita' del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18; c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita': a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.


Il consigliere delegato
(Avv. Paolo Russo)