AVVOCATI "SPECIALIZZATI"
Alcune utili riflessioni sulle ipotesi in cui l'Avvocato può legittimamente definirsi "specializzato"
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Lascio alla Vostra riflessione un interessante articolo, comparso il 3.10.09 su "dirittoegiustizia.it", relativamente al tema dei c.d. avvocati "specializzati" e sui requisiti prescritti, ai sensi dell'attuale normativa professionale e deontologica (v. art. 17 bis del cod. deont.), per fregiarsi di tale titolo.
di
Paola Parigi*
Quesito:
Quando un avvocato può dirsi “specializzato”?
Risposta:
L’attuale normativa professionale e deontologica, e il suo combinato disposto con la recente regolamentazione della Formazione continua degli avvocati, non consente ancora all’avvocato di auto attribuirsi il titolo di “specializzato” se non a fronte di un titolo rilasciato da una Università o da una Scuola di Specializzazione post-universitaria.
L’attribuzione del titolo di specializzato a seguito della partecipazione a un certo numero di ore di formazione specifica è ancora di difficile interpretazione e applicazione pratica.
Il problema è quello dell’effettivo riconoscimento di questi corsi di specializzazione da parte del CNF e dell’equivoca definizione adottata da enti ed istituti nella commercializzazione dei prodotti formativi.
Normalmente infatti, gli enti che si definiscono “Scuole di specializzazione forense” erogano corsi di preparazione all’esame di abilitazione che, ove abbiano ottenuto il riconoscimento, tengono luogo di un anno di pratica forense.
Non hanno pertanto lo scopo di formare nell’avvocato già attivo una specializzazione su di una specifica materia, bensì lo scopo di aiutare il praticante a diventare avvocato.
I corsi erogati sotto il nome di “Master” da Enti, istituti, Università e altre organizzazioni private, non hanno il valore di corsi di specializzazione richiesto dal Cnf perché l’avvocato possa definirsi specializzato.
La menzione di questi corsi (anche se frequentati all’estero) è possibile ma non autorizza l’utilizzo della qualità di “specializzato”.
Alcun riconoscimento è consentito all’avvocato nemmeno dalla costante pratica in un certo settore del diritto, anche se pluriennale, costante e ininterrotta.
La “specializzazione” è un requisito che può essere concesso solo dall’esterno e non una qualifica che l’avvocato può attribuirsi, nemmeno se sostenuta da approfondimenti e da annosa esperienza.
In sostanza, se l’avvocato esercita prevalentemente (magari da sempre), in una sola branca del diritto, può informarne la clientela e il pubblico utilizzando allocuzioni che escludano il termine “specializzazione”, ovvero definire queste aree di attività come “prevalenti”, “maggioritarie” o altro.
La ratio è che un avvocato non possa evitare di rappresentare per il pubblico un depositario del sapere giuridico nella sua più ampia accezione e quindi la sua formazione specialistica non può essere vantata se non a fronte di un diploma o attestato approvato dal Consiglio Nazionale.
In assenza però di reali possibilità di ottenere questa attestazione in Italia, all’avvocato che approfondisca certe materie o che eserciti in maniera anche esclusiva la propria attività solo in un certo specifico settore del diritto, non resta che darne conto, ma senza fregiarsi del titolo di “specializzato”.
Questo sistema, proprio perché non supportato (come invece accade per la professione medica), da un cursus studiorum prefigurato alla specializzazione, se da una parte corrisponde alla realtà di moltissimi numerosi “generalisti”, in realtà si attaglia sempre meno all’attività di tutti coloro i quali hanno scelto, per amore o per forza, di conoscere approfondire ed esercitare il diritto penale, commerciale, amministrativo, di famiglia e via dicendo.
La conseguenza, da un punto di vista della comunicazione (che molto, anzi, moltissimo, ha a che fare con l’uso non ambiguo della lingua), è che il professionista, nell’informare sulla propria attività dovrà giocare sul detto/non detto.
Così che se per un “penalista”, “amministrativista”, “divorzista” o “familiarista”, per quanto cacofonici, non ci sono problemi, perché l’aggettivo non corrisponde direttamente a: “specializzazione in diritto penale” etc., per chi svolge altre attività (specialisti di diritto commerciale e societario, immobiliare, energetico, e via dicendo), è inevitabile il ricorso a giri di parole e a costruzioni più complesse dal punto di vista sintattico e dell’impatto comunicativo.
Le frasi più comunemente usate sono “svolge attività prevalente nel settore…”; l’uomo della strada probabilmente si domanderà perché non ha osato definirsi “specializzato in…”, ma in sostanza, il messaggio raggiungerà il suo scopo.
* Avvocato (www.paolaparigi.it)
Partner di Parigi Bassini Visconti & Partners (www.pbvpartners.com)
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(Avv. Paolo Russo)
