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Formazione continua: i crediti devono essere acquisiti ogni anno del triennio di valutazione

Si pubblica estratto della Newsletter n. 16 del Consiglio Nazionale Forense

   

Formazione continua: i crediti devono essere acquisiti ogni anno del triennio di valutazione


Nella seduta amministrativa del 27 maggio scorso il Cnf ha deciso di approvare una modifica del regolamento sulla formazione continua per evitare che la formulazione attuale relativa alla riduzione del totale dei crediti da maturare nel triennio (così come introdotta il 25 febbraio scorso) fosse interpretata nel senso che fosse possibile “un anno bianco”.
Per eliminare la possibilità di questa interpretazione, non coerente con lo spirito del regolamento, il Consiglio ha deliberato di modificare il comma 3 bis dell’articolo 11 nei termini che seguono: “Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, e cioé per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque, con il minimo di quindici crediti in ciascun anno formativo; dei settantacinque crediti complessivi, almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di Ordinamento forense e/o previdenza forense e/o deontologia forense, e, di questi, almeno quattro in ciascun anno formativo”.