Le tariffe forensi escono dalla porta e rientrano... dalla finestra
Da Diritto e Giustizia del 14.2.12 - Le tariffe forensi escono dalla porta e rientrano... dalla finestra di Antimo Di Geronimo Anche la Corte d’Appello di Palermo si esprime sull’abrogazione delle tariffe, fornendo indicazioni su come deve procedersi per la liquidazione giudiziale dei compensi in questa fase transitoria. (Corte d’Appello di Palermo, nota 6 febbraio 2012)
La gestione della fase transitoria: anche Palermo continua ad applicare le tariffe.
L’applicazione uniforme e costante delle tariffe forensi integra l’usus
applicabile nel silenzio della legge. E quindi, fino a quando il
Ministero della Giustizia si asterrà dall’emanare il decreto di
attuazione dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, la determinazione
delle spettanze degli avvocati potrà continuare ad avvenire secondo tali
tariffe, eventualmente, ponendo a carco del professionista l’onere di
produrre un parere di congruità dell’Ordine.
E’ questo il parere del Presidente della Corte d’appello di Palermo,
che lo ha reso noto con una nota emanata il 6 febbraio scorso (n. 2124).
Il provvedimento vale solo per l’ambito di competenza territoriale di
riferimento. Ma data l’autorevolezza della fonte, è ragionevole ritenere
che possa costituire un utile precedente intepretativo per risolvere
questioni analoghe.
Il richiamo alle norme codicistiche: applicabile l’art. 2233.
Tanto più che richiama le generali disposizioni del Codice civile in
materia di professioni intellettuali, secondo le quali il compenso, se
non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le
tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere
dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art.
2233 c.c.).
«In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano
emanate le norme regolamentari», recita il provvedimento, «principi di
ragionevolezza e ragioni di buon senso impongono che venga adottata
un'adeguata uniforme soluzione che contemperi, per un verso, le
legittime aspettative dei difensori (impossibilitati allo stato a
quantificare le loro spettanze) e, per altro verso, le esigenze del
processo che inevitabilmente subirebbe una stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente».
In attesa dell’intervento normativo, i compensi continueranno ad essere determinati sulla base delle tariffe abrogate. E dunque, sempre secondo il Presidente della Corte d’appello, «la
determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che
penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe
abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una
diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel
novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al
difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di
congruità del proprio Ordine professionale».
Corte di Appello di Palermo, nota del 6 febbraio 2012
Presidente Olivieri
Criteri di liquidazione degli onorari ai difensori nei procedimenti civili e penali a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, e recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
L'abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9 del
decreto legge n. 1/2012 con effetto dal 24 gennaio 2012, ha determinato
una sostanziale paralisi dei procedimenti di liquidazione dei compensi
dovuti ai difensori per la inesistenza, nel provvedimento legislativo,
di una disciplina transitoria volta a regolamentare la materia. La norma
prevede, infatti, che, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante
(alias: il Ministero della Giustizia).
La situazione è veramente paradossale, giacché, da una canto, il
giudice è tenuto al rispetto di parametri di liquidazione "obbligatori",
ma non è, dall'altro, in condizioni di poter determinare in termini
oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della
parte soccombente, per la mancanza di ogni termine comparativo per la
liquidazione degli onorari a favore dei professionisti che hanno operato
nel corso del processo, in difetto dell'emanazione del previsto, ma
inespresso, decreto ministeriale.
In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano
emanate le norme regolamentari, principi di ragionevolezza e ragioni di
buon senso impongono che venga adottata un'adeguata uniforme soluzione
che contemperi, per un verso, le legittime aspettative dei difensori
(impossibilitati allo stato a quantificare le loro spettanze) e, per
altro verso, le esigenze del processo che inevitabilmente subirebbe una
stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente.
Soccorrono a tal proposito, oltre le disposizioni della legge
professionale forense (legge 22 gennaio 1934 n. 36 e succ. mod.) nei
residui termini in cui è tuttora applicabile, le generali disposizioni
del codice civile in materia di professioni intellettuali, secondo le
quali il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale a cui il
professionista appartiene (art. 2233 c.c.).
Questa è appunto la norma che, a parere di questa presidenza, è, allo
stato, applicabile alle prestazioni professionali rese dopo l'entrata in
vigore del decreto sulle liberalizzazioni e, in virtù di essa, la
determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che
penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe
abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una
diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel
novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al
difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di
congruità del proprio Ordine professionale.
A tali principi, qualora condivisi dalle SS.LL., chiedo di uniformare i
procedimenti di liquidazione degli onorari, in attesa che il Parlamento
converta in legge la decretazione di urgenza n° 1/2012 e che il
Ministro della Giustizia regolamenti la materia col decreto previsto dal
citato art. 9.
