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Le tariffe forensi escono dalla porta e rientrano... dalla finestra

Da Diritto e Giustizia del 14.2.12 - Le tariffe forensi escono dalla porta e rientrano... dalla finestra di Antimo Di Geronimo Anche la Corte d’Appello di Palermo si esprime sull’abrogazione delle tariffe, fornendo indicazioni su come deve procedersi per la liquidazione giudiziale dei compensi in questa fase transitoria. (Corte d’Appello di Palermo, nota 6 febbraio 2012)

La gestione della fase transitoria: anche Palermo continua ad applicare le tariffe.

L’applicazione uniforme e costante delle tariffe forensi integra l’usus applicabile nel silenzio della legge. E quindi, fino a quando il Ministero della Giustizia si asterrà dall’emanare il decreto di attuazione dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, la determinazione delle spettanze degli avvocati potrà continuare ad avvenire secondo tali tariffe, eventualmente, ponendo a carco del professionista l’onere di produrre un parere di congruità dell’Ordine.
E’ questo il parere del Presidente della Corte d’appello di Palermo, che lo ha reso noto con una nota emanata il 6 febbraio scorso (n. 2124). Il provvedimento vale solo per l’ambito di competenza territoriale di riferimento. Ma data l’autorevolezza della fonte, è ragionevole ritenere che possa costituire un utile precedente intepretativo per risolvere questioni analoghe.
Il richiamo alle norme codicistiche: applicabile l’art. 2233. Tanto più che richiama le generali disposizioni del Codice civile in materia di professioni intellettuali, secondo le quali il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233 c.c.).
«In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano emanate le norme regolamentari», recita il provvedimento, «principi di ragionevolezza e ragioni di buon senso impongono che venga adottata un'adeguata uniforme soluzione che contemperi, per un verso, le legittime aspettative dei difensori (impossibilitati allo stato a quantificare le loro spettanze) e, per altro verso, le esigenze del processo che inevitabilmente subirebbe una stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente».
In attesa dell’intervento normativo, i compensi continueranno ad essere determinati sulla base delle tariffe abrogate. E dunque, sempre secondo il Presidente della Corte d’appello, «la determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale».

 

Corte di Appello di Palermo, nota del 6 febbraio 2012
Presidente Olivieri

Criteri di liquidazione degli onorari ai difensori nei procedimenti civili e penali a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, e recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

L'abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 con effetto dal 24 gennaio 2012, ha determinato una sostanziale paralisi dei procedimenti di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori per la inesistenza, nel provvedimento legislativo, di una disciplina transitoria volta a regolamentare la materia. La norma prevede, infatti, che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (alias: il Ministero della Giustizia).
La situazione è veramente paradossale, giacché, da una canto, il giudice è tenuto al rispetto di parametri di liquidazione "obbligatori", ma non è, dall'altro, in condizioni di poter determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente, per la mancanza di ogni termine comparativo per la liquidazione degli onorari a favore dei professionisti che hanno operato nel corso del processo, in difetto dell'emanazione del previsto, ma inespresso, decreto ministeriale.
In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano emanate le norme regolamentari, principi di ragionevolezza e ragioni di buon senso impongono che venga adottata un'adeguata uniforme soluzione che contemperi, per un verso, le legittime aspettative dei difensori (impossibilitati allo stato a quantificare le loro spettanze) e, per altro verso, le esigenze del processo che inevitabilmente subirebbe una stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente.
Soccorrono a tal proposito, oltre le disposizioni della legge professionale forense (legge 22 gennaio 1934 n. 36 e succ. mod.) nei residui termini in cui è tuttora applicabile, le generali disposizioni del codice civile in materia di professioni intellettuali, secondo le quali il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233 c.c.).
Questa è appunto la norma che, a parere di questa presidenza, è, allo stato, applicabile alle prestazioni professionali rese dopo l'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni e, in virtù di essa, la determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale.
A tali principi, qualora condivisi dalle SS.LL., chiedo di uniformare i procedimenti di liquidazione degli onorari, in attesa che il Parlamento converta in legge la decretazione di urgenza n° 1/2012 e che il Ministro della Giustizia regolamenti la materia col decreto previsto dal citato art. 9.