Il Ministro della Giustizia, nella risposta ad interrogazione parlamentare, fa marcia indietro rispetto al contenuto dell’art. 9 del decreto n. 1 del 24.01.2012 sull’abrogazione delle tariffe professionali.
Il Ministro della Giustizia, nella risposta ad interrogazione parlamentare, fa marcia indietro rispetto al contenuto dell’art. 9 del decreto n. 1 del 24.01.2012 sull’abrogazione delle tariffe professionali. Si allega qui in calce quanto segue: - testo dell’interrogazione parlamentare dell’On. Cinzia Capano; - testo della risposta del Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia avanza anche la promessa dell’emanazione di una norma transitoria, per colmare il vuoto normativo (che in effetti c’è, nonostante la dichiarazione di senso contrario dello stesso Ministro). Dal punto di vista pratico-operativo, attraverso il testo della risposta del Ministro della Giustizia, si possono desumere utili elementi quale spunto per la quotidianità (liquidazione note spese, redazione atti di precetto, redazione di note spese, ecc…) ed ai quali far riferimento, sia da parte dell’Avvocatura, che da parte dei Giudici, e ciò anche in linea con le circolari emanate da vari Uffici Giudiziari dimostratisi immediatamente sensibili al tema, onde coprire il vuoto normativo creatosi, tra i quali ad esempio: Tribunale Verona, Corte d’Appello e Tribunale di Milano, Tribunale di Brescia, ecc…).
Interrogazione a risposta in Commissione 5-06052 presentata da CINZIA CAPANO martedì 31 gennaio 2012, seduta n. 579.
5-06052 On. Cinzia CAPANO: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali - Atto Camera dei Deputati.
Testo dell’interrogazione parlamentare:
Al Ministro della giustizia.
Per sapere - premesso che:
- a seguito dell'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni sono state abrogate le tariffe e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi ad esse nella liquidazioni delle spese legali nel caso di soccombenza;
- nel medesimo decreto è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia sulle tariffe da applicare in caso di soccombenza;
- in conseguenza, a causa della vacatio legis creata dal decreto e in assenza del previsto decreto ministeriale vi è l'impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei caso di soccombenza, nonché l'impossibilità per gli avvocati di redigere gli atti di precetto;
- tali atti, infatti, non essendo rivolti ai propri clienti ma alle controparti non possono procedere alla quantificazione attraverso pattuizione, previste solo per il cliente, né possono utilizzare le tariffe previste nel decreto per il caso di soccombenza in assenza della sua adozione e comunque in difetto della specifica previsione della sua applicabilità agli atti di precetto;
- ciò comporta che l'utente dopo aver atteso molti anni per ottenere una sentenza non può procedere ad esecuzione forzata, ovvero che ai già noti ritardi della giustizia civile si assommino altri ritardi provocati dall'impossibilità per il giudice di pronunziare nella sentenza la condanna alle spese;
- tale anomala situazione sta già provocando i detti rinvii come evidenziato al Ministro dal Presidente dell'associazione professionale forense -: quali atti ed in quali tempi il Ministro intenda adottare per evitare questa grave anomalia ed i ritardi ulteriori nella definizione dei processi civili. (5-06052).
On. Cinzia Capano.
TESTO DELLA RISPOSTA del Ministro della Giustizia:
(nota bene: le evidenziazioni in neretto all’interno del testo sono a cura del redattore di questa mail e non sono, quindi, presenti nel testo ufficiale).
“In risposta alle problematiche segnalate dall'On. Capano nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.
L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, si potrebbe, quindi, formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
In mancanza di usi normativi, il giudice potrà, comunque, liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista”
Il Ministro della Giustizia.
