DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6 luglio 2011 n.145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-
06/07/2011
, n.
145
-
Gazzetta Uff.
25/08/2011
, n.197
Testo vigente
Epigrafe
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6 luglio 2011 n.145
(in Gazz. Uff., 25 agosto, n. 197). - Regolamento recante modifica al decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione
dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
9 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art.1
Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
Art. 1
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona
da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con
qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la
vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.».
2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona
da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con
qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente
periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare
la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.».
Art.2
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180
Art. 2
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione
e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti
di formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio
assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art.3
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180
Art. 3
1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte
istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione,
e la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione del
procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima
parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli
affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta.».
Art.4
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180
Art. 4
1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e
disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art.5
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180
Art. 5
1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per
i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente
comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal
presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente
comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto
di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Qualora
il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento,
sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso,
se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo
dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere
che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio
del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo,
l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «14.
Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento,
come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto,
sono derogabili.».
Art.6
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180
Art. 6
1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e
prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti:
«, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti,
sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e
prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti:
«, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti,
sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art.7
Entrata in vigore
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

