DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 18/10/2010 , n. 180 - Gazzetta Uff. 04/11/2010 , n.258
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (aggiornato con quanto innovato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145).
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-
18/10/2010
, n.
180
-
Gazzetta Uff.
04/11/2010
, n.258
Intero provvedimento
Intero provvedimento
| Testo vigente | Testo in G.U. |
Epigrafe
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 ottobre 2010,
n. 180 (in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 258). - Regolamento recante la determinazione
dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi
dell'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28(1).
(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare
del Ministero della Giustizia 13 giugno 2011, n. 105108.
IL MINISTRODELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 14 ottobre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
CAPO I
Capo I
Disposizioni generali
Art.1
Definizioni
Art. 1
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti
sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone
fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia
a seguito dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero
la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento
di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina
della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato
dall'organismo;
h) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti
per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito
presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del
registro e dell'elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche
che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati,
ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione
dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone
fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo
18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita' dell'attivita'
svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito
presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto
pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato,
diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Art.2
Oggetto
Art. 2
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro,
nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione
dei singoli organismi dal registro;
c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco,
nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione
degli enti di formazione dall'elenco;
e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di
calcolo delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici
di diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.
CAPO II
Capo II
Registro degli organismi
Art.3
Registro
Art. 3
1. E' istituito il registro degli organismi abilitati
a svolgere la mediazione.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso
il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore
generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della
direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine
di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale
del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del
registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo
di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello
sviluppo economico (1).
3. Il registro e' articolato in modo da contenere
le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche
che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso
alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
(1) Comma modificato dall'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.4
Criteri per l'iscrizione nel registro
Art. 4
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli
organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza
dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del
richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con
l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione
della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione
di una societa' a responsabilita' limitata; ai fini della dimostrazione
della capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di poter
svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno
due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
c);
b) il possesso da parte del richiedente di
una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro
per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento
dell'attivita' di mediazione;
c) i requisiti di onorabilita' dei soci,
associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a
quelli fissati dall'articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo,
ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione
della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e
riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformita'
del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene
al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque,
che hanno dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione
per il richiedente;
g) la sede dell'organismo.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i
quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma
di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono
essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una
specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale,
acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonche'
la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento
e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione
svolti presso organismi iscritti (1);
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti
requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per
delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua
o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari
diverse dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi
negli elenchi di cui all'articolo
3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata,
dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su
semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del
solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei
requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti
da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli
ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica
del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto
che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo' essere attestato
dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito
di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la produzione di
copia della polizza assicurativa.
(1) Lettera sostituita dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.5
Procedimento di iscrizione
Art. 5
1. Il responsabile approva il modello della domanda di
iscrizione e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione
degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
delle determinazioni relative e' data adeguata pubblicita', anche
attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e', in ogni caso,
allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui
all'articolo 7, comma
5, lettera b), e la tabella delle indennita' redatta secondo i
criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione
nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo
il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso
entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere
effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta
pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo
termine di venti giorni.
4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al
terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si
procede comunque all'iscrizione.
Art.6
Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
Art. 6
1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda
di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento
del servizio.
2. L'elenco dei mediatori e' corredato:
a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta
dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla
quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con
indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo
4, comma 3, lettere a) e b);
c) dell'attestazione di possesso dei requisiti
di cui all'articolo
4, comma 3, lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori
esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le
funzioni di mediatore per piu' di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni
previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o
da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive
normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a informarne gli
organi competenti.
Art.7
Regolamento di procedura
Art. 7
1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove
si svolge il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le
parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente
le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo' provenire
da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione
e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire
al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo' essere formulata
dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu'
parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del
personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto
a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche'
di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del
Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto
la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori
suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo
e' limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita'
allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le
conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione
dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.
4. Il regolamento non puo' prevedere che l'accesso alla
mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalita' telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio
solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato
della dichiarazione di imparzialita' di cui all'articolo
14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione,
a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione
del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento,
e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle
sue generalita', deve essere trasmessa per via telematica al responsabile,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore
ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da
parte dell'organismo.
d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante
anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria
dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo
all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata
e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo
11, comma 4, del decreto legislativo (1);
e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli
affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta (2).
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso
delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile
dell'organismo e' tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.
Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle
sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella
propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle
parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle
sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali».
(1) Lettera aggiunta dall'articolo
3, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(2) Lettera aggiunta dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.8
Obblighi degli iscritti
Art. 8
1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente
al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli
elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento
dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare
alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del
verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi'
la proposta del mediatore di cui all'articolo
11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede
ai sensi dell'articolo
13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire,
gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio
assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo
4, comma 1, del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.9
Effetti dell'iscrizione
Art. 9
1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente
con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore
designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere
la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1,
l'organismo e' tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche' nelle
forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il
31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile
il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e
disponibili sul relativo sito internet.
Art.10
Sospensione e cancellazione dal registro
Art. 10
1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi
fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi
di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata
violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione
e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile
dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno
di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce
all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un
anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione
di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo
recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art.11
Monitoraggio
Art. 11
1. Il Ministero procede annualmente, anche
attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero
dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli
affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei
procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici
vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria
e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati
i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso
gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo,
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati
anche ai fini della determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi pubblici.
CAPO III
Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art.12
Registro degli affari di mediazione
Art. 12
1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro,
anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative
al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto
della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e
il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961,
primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo all'organismo
di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un
triennio dalla data della loro conclusione.
Art.13
Obblighi di comunicazione al responsabile
Art. 13
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile
e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Art.14
Natura della prestazione
Art. 14
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua
prestazione.
Art.15
Divieti inerenti al servizio di mediazione
Art. 15
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
lettera b), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi
con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se', anche
in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
c).
CAPO IV
Capo IV
Indennita'
Art.16
Criteri di determinazione dell'indennita'
Art. 16
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento
e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva,
e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato
dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla
parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte
l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione
per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della
medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore
a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta'
dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a
un quarto in caso di successo della mediazione (1);
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni,
e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera
e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli
previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera
b) del presente comma (2);
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo
scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando
l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle
controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento
(3).
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi
per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo
al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si
sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di
mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile,
o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo
decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo
comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione
il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo
il corrispondente scaglione di riferimento (4).
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio
del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento
di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano
essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo
e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (5).
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario
del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente
dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento
del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio
di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero
di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute
in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennita',
quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano
come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli
enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma
3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le
materie di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni
altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione
di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al
presente decreto, sono derogabili (6).
(1) Lettera modificata dall'articolo
5, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(2) Lettera sostituita dall'articolo
5, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(3) Lettera modificata dall'articolo
5, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(4) Comma sostituito dall'articolo
5, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(5) Comma modificato dall'articolo
5, comma 1, lettera e), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(6) Comma aggiunto dall'articolo
5, comma 1, lettera f), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
CAPO V
Capo V
Enti di formazione e formatori
Art.17
Elenco degli enti di formazione
Art. 17
1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione
abilitati a svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso
il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito
della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al
fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale
del Ministero della giustizia (1).
3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno
le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
dati.
5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche
che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici
sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti
disposizioni di legge.
(1) Comma modificato dall'articolo
1, comma 2, lettere a) e b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.18
Criteri per l'iscrizione nell'elenco
Art. 18
1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli
organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti
e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del
richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di formazione con
l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione
della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione
di una societa' a responsabilita' limitata;
b) i requisiti di onorabilita' dei soci,
associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a
quelli fissati dall'articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente,
ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione
della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque,
che svolgono l'attivita' di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle
strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attivita'
didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso
formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato
in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per
corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una
prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata
distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici
devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale,
comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione,
metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione
e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal
giudice, efficacia e operativita' delle clausole contrattuali di
mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della
domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita'
del mediatore;
g) la previsione e l'istituzione di un distinto
percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore
a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi
di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni
di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie
di cui alla lettera f);
h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche
dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere
f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito
internet dell'ente di formazione;
i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un
responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti
la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i
quali devono provare l'idoneita' alla formazione, attestando: per i docenti
dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici
in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualita'
di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in
almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attivita' di
docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali,
enti pubblici o loro organi, universita' pubbliche o private riconosciute,
nazionali o straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualita'
di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel
corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei
requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).
Art.19
Procedimento d'iscrizione e vigilanza
Art. 19
1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla
tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti
si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
CAPO VI
Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art.20
Disciplina transitoria
Art. 20
1. Si considerano iscritti di diritto al registro
gli organismi gia' iscritti nel registro previsto dal decreto
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione
di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi
dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera
alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza,
l'iscrizione si intende decaduta (1).
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera
presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti
anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o,
in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione,
conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia,
di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori,
fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono
continuare a esercitare l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione
dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione
al responsabile (2).
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli
enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia' accreditati presso il
Ministero ai sensi del decreto
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto
previsto dal comma 4, il responsabile , dopo aver provveduto all'iscrizione
di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei
requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali
integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste
del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione
si intende decaduta (3).
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita'
presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento
indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei
sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare
l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al
comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile (4).
(1) Comma modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(2) Comma modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(3) Comma modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(4) Comma modificato dall'articolo
6, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art.21
Entrata in vigore
Art. 21
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
All.1
Tabella A
(articolo 16, comma 4)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
