DAL CNF: in arrivo nuove regole deontologiche per i legali mediatori
Si pubblica il comunicato stampa 2.5.11 del CNF in materia di mediazione
COMUNICATO STAMPA
Avvocati: in arrivo nuove regole deontologiche per i legali mediatori
Il Cnf ha deciso di integrare il codice deontologico per disciplinare i comportamenti degli avvocati
che svolgono funzione di mediatore
Roma 2/5/2011. Il Consiglio nazionale forense sta elaborando, sulla scorta di un lavoro
preparatorio già svolto dalla commissione deontologia, una integrazione del codice deontologico
forense per disciplinare il comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni del
mediatore/conciliatore. I coordinatori delle commissioni consultiva, deontologica, mediazione e
conciliazione e gruppo di lavoro sull’attività giurisdizionale sono stati investiti venerdì 29 aprile dal
plenum del Cnf di formulare una proposta di testo di un nuovo canone deontologico che, da una
parte, preveda un generalizzato obbligo di osservanza degli obblighi propri della nuova funzione e
che poi declini, nella successiva articolazione, i profili delle possibili incompatibilità, conflitti di
interessi, responsabilità in caso di proposta di conciliazione non conforme al diritto etc.
“In attesa e indipendentemente dagli sviluppi giurisdizionali e politici sulla mediazione”, rileva il
Consiglio, “la messa a punto deontologica appare passaggio urgente e ineludibile, nella scia della
linea d’azione generale del Consiglio che se, da una parte, è impegnato a contrastare ed a far
superare le criticità della mediazione così come disciplinata dalla attuale normativa, dall’altra non
può e non deve sottrarsi alla responsabilità di fornire il dovuto e doveroso supporto ai Consigli degli
Ordini per il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute
disciplinari”.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere per questa strada tenendo conto del fatto che la
violazione da parte dell’avvocato-mediatore civile degli obblighi propri come fissati dalla
normativa attualmente in vigore determina per lui conseguenze sul piano disciplinare valutabili dal
Consiglio dell’Ordine “sia se si ritenga che l’esercizio dell’attività di mediatore civile da parte di un
avvocato rappresenta una manifestazione di attività professionale, sia se si ritenga il contrario”.
In particolare la legge 69/2009 prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità tale da
garantire la neutralità, l’indipendenza e lì imparzialità del conciliatore; il decreto legislativo
28/2010 parla di imparzialità del mediatore, di riservatezza, di inutilizzabilità nell’eventuale
successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento di mediazione; e impone il divieto di
conflitti di interessi; il dm 180/2010, infine, stabilisce che le violazioni degli obblighi inerenti le
dichiarazioni commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi professionali, costituiscono illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.
Il gruppo di lavoro dovrà elaborare rapidamente il testo da sottoporre ai Consigli degli Ordini per le
loro osservazioni, da formulare “in un congruo ma contenuto termine temporale”.
Contemporaneamente, saranno oggetto di approfondimento anche possibili profili deontologici
dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione, stante
l’applicazione delle attuali regole deontologiche proprie dell’attività professionale.
D’altra parte, segnala il Cnf, i Consigli degli Ordini stanno già inoltrando quesiti chiedendo
delucidazioni sulle prime applicazioni della legge.
Claudia Morelli
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