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I praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio

I giudici di Palazzo della Consulta fanno tramontare la possibilità per i praticanti avvocati di essere nominati difensori d’ufficio. Ne risulterebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 106 del 10/17.3.10, che di seguito si riproduce (P.R.).

Sul punto si veda anche la Circolare 22.3.10 del CNF che invita gli Ordini "ad aggiornare gli elenchi dei difensori d'ufficio espungendone i praticanti avvcato, secondo le indicazioni della Consulta", reperibile alla pagina web sotto indicata:

 http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Circolari/articolo6383.html

 

SENTENZA N. 106

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, secondo

periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, e successivamente modificato dall’art. 1 della legge 24

luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore),

dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli

esami di procuratore legale) e dall’art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso

dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento vertente tra R. G. e il

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza

del 24 marzo 2009, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Luigi

Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza n. 259 del 24 marzo 2009, emessa nel corso del giudizio

promosso da R.G., praticante avvocato, nei confronti del Consiglio dell’Ordine

degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere la disapplicazione

del provvedimento di reiezione della sua domanda di iscrizione nell’elenco dei

difensori d’ufficio, il locale Tribunale ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, nonché 97

Cost. - dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e

come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla

disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno

1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) e dall’art.

246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado) - nella parte in cui stabilisce che, dopo un anno dalla

iscrizione al registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei

procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, i praticanti

procuratori «…sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad

esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso

l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai

procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del

decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al

Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle

competenze del pretore». «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in

sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio,

esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di

impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».

Ad avviso del rimettente, quest’ultima previsione, viola l’art. 24, secondo comma,

Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un

difensore dotato di una professionalità inferiore rispetto a quella di cui godono

coloro che hanno completato l’iter di abilitazione all’esercizio della professione

forense.

La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e

24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante avvocato

nominato difensore d’ufficio non può godere del patrocinio a spese dello Stato, in

quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

condizionano tale beneficio alla iscrizione degli avvocati negli elenchi speciali ivi

previsti.

Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresí violato l’art. 97 Cost., in quanto le

limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono

una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in

ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorità

giudiziarie e di polizia.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l’inammissibilità

o l’infondatezza delle questioni, rilevando che la difesa d’ufficio, affidata ai

praticanti avvocati in sede penale, è rigorosamente limitata ai reati minori, quelli,

cioé che, in base alle norme previgenti alla data di efficacia del decreto legislativo

di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del

Pretore.

A giudizio dell’interventore la questione è altresí infondata poiché la scelta

limitativa cosí operata rientra nella discrezionalità legislativa e, in quanto collegata

alla differenza di status del praticante, si basa su una valutazione non

irragionevole, né arbitraria (ordinanza n. 163 del 2002).

Altrettanto infondata - secondo la difesa dello Stato - è la presunta violazione

dell’art. 97 Cost., atteso che la disposizione sulla difesa d’ufficio da parte dei

praticanti avvocati non è norma di organizzazione dei pubblici uffici.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria

Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno

dalla iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine

degli avvocati, di essere nominati – in sede penale – difensori d’ufficio, nonché di

svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di

impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero,

davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha

la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle

norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo

per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze

del pretore.

Questa disciplina è dettata dall’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27

novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e

ulteriormente modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche

alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno

1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e

dall’art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), ai sensi del quale i praticanti

procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale […..], sono

ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti

ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la

tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme

vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione

della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.

L’ultimo periodo della impugnata norma precisa che «Davanti ai medesimi

tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono

essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e

proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti

del pubblico ministero».

Ad avviso del rimettente, quest’ultima disposizione viola anzitutto l’art. 24,

secondo comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la

nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta

rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero iter di

abilitazione all’esercizio della professione.

La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e

24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante non può di fatto

usufruire del patrocinio a spese dello Stato - al quale sia stato preventivamente

ammesso - in quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),

sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 25 (Modifiche al testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,

di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), limitano espressamente il beneficio

esclusivamente agli avvocati iscritti nell’albo da almeno due anni e nell’elenco

speciale previsto da queste ultime norme.

Secondo il rimettente risulterebbe altresí violato l’art. 97 Cost., in quanto le

limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono

una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in

ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorità

giudiziarie e di polizia.

2. - La questione, sollevata in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., è

fondata.

Va premesso che essa non può dirsi risolta dalla sentenza n. 5 del 1999. Con tale

pronuncia questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale della prima parte del secondo comma dell’art. 8, ritenendo che la

libera facoltà di affidare al praticante il patrocinio, nell’ambito delle materie di sua

competenza, si fondi sulla consapevolezza, da parte del mandante, della qualifica

di praticante del suo patrocinatore. L’accettazione della stessa esclude la violazione

dell’art. 24, secondo comma, Cost.

Nell’occasione, la Corte ha escluso anche il contrasto con l’art. 33, quinto comma,

Cost., ritenendo che la mera attività di patrocinio consentita al praticante, soggetta

al controllo dell’ordine professionale, non elude la regola dell’esame di Stato,

requisito necessario per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale pleno

iure.

Diversa è la fattispecie contemplata nell’ultimo periodo del secondo comma

dell’art. 8, il quale fa riferimento alla possibilità di nomina del praticante come

difensore d’ufficio. In questa circostanza all’indagato o all’imputato potrebbe

essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha

percorso l’intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a

favore dell’irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio

all’inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia.

In questi termini, la questione attiene alla garanzia dell’effettività della difesa

d’ufficio.

Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo

si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal giudice rimettente – della

capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il

che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto

l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in

tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.

In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre

dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di

gravame.

Il praticante si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva

davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di

riesame nei giudizi cautelari.

Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante

avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di

competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati

dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore

d’ufficio.

3. - Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma,

ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio

1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art.

10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di

procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in

materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede

che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 97 Cost.,

restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo,

del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n.

406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della

legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore

legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i

praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA