I praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio
I giudici di Palazzo della Consulta fanno tramontare la possibilità per i praticanti avvocati di essere nominati difensori d’ufficio. Ne risulterebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 106 del 10/17.3.10, che di seguito si riproduce (P.R.).
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SENTENZA N. 106
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, secondo
periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e successivamente modificato dall’art. 1 della legge 24
luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore),
dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale) e dall’art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento vertente tra R. G. e il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza
del 24 marzo 2009, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza n. 259 del 24 marzo 2009, emessa nel corso del giudizio
promosso da R.G., praticante avvocato, nei confronti del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere la disapplicazione
del provvedimento di reiezione della sua domanda di iscrizione nell’elenco dei
difensori d’ufficio, il locale Tribunale ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, nonché 97
Cost. - dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla
disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno
1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) e dall’art.
246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado) - nella parte in cui stabilisce che, dopo un anno dalla
iscrizione al registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei
procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, i praticanti
procuratori «…sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad
esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso
l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai
procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del
decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al
Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle
competenze del pretore». «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in
sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio,
esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di
impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».
Ad avviso del rimettente, quest’ultima previsione, viola l’art. 24, secondo comma,
Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un
difensore dotato di una professionalità inferiore rispetto a quella di cui godono
coloro che hanno completato l’iter di abilitazione all’esercizio della professione
forense.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e
24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante avvocato
nominato difensore d’ufficio non può godere del patrocinio a spese dello Stato, in
quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
condizionano tale beneficio alla iscrizione degli avvocati negli elenchi speciali ivi
previsti.
Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresí violato l’art. 97 Cost., in quanto le
limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono
una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in
ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorità
giudiziarie e di polizia.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l’inammissibilità
o l’infondatezza delle questioni, rilevando che la difesa d’ufficio, affidata ai
praticanti avvocati in sede penale, è rigorosamente limitata ai reati minori, quelli,
cioé che, in base alle norme previgenti alla data di efficacia del decreto legislativo
di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del
Pretore.
A giudizio dell’interventore la questione è altresí infondata poiché la scelta
limitativa cosí operata rientra nella discrezionalità legislativa e, in quanto collegata
alla differenza di status del praticante, si basa su una valutazione non
irragionevole, né arbitraria (ordinanza n. 163 del 2002).
Altrettanto infondata - secondo la difesa dello Stato - è la presunta violazione
dell’art. 97 Cost., atteso che la disposizione sulla difesa d’ufficio da parte dei
praticanti avvocati non è norma di organizzazione dei pubblici uffici.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno
dalla iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati, di essere nominati – in sede penale – difensori d’ufficio, nonché di
svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di
impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero,
davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha
la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle
norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo
per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze
del pretore.
Questa disciplina è dettata dall’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27
novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
ulteriormente modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche
alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno
1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e
dall’art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), ai sensi del quale i praticanti
procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale […..], sono
ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti
ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la
tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme
vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione
della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.
L’ultimo periodo della impugnata norma precisa che «Davanti ai medesimi
tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono
essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e
proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti
del pubblico ministero».
Ad avviso del rimettente, quest’ultima disposizione viola anzitutto l’art. 24,
secondo comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la
nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta
rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero iter di
abilitazione all’esercizio della professione.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e
24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante non può di fatto
usufruire del patrocinio a spese dello Stato - al quale sia stato preventivamente
ammesso - in quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 25 (Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), limitano espressamente il beneficio
esclusivamente agli avvocati iscritti nell’albo da almeno due anni e nell’elenco
speciale previsto da queste ultime norme.
Secondo il rimettente risulterebbe altresí violato l’art. 97 Cost., in quanto le
limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono
una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in
ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorità
giudiziarie e di polizia.
2. - La questione, sollevata in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., è
fondata.
Va premesso che essa non può dirsi risolta dalla sentenza n. 5 del 1999. Con tale
pronuncia questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della prima parte del secondo comma dell’art. 8, ritenendo che la
libera facoltà di affidare al praticante il patrocinio, nell’ambito delle materie di sua
competenza, si fondi sulla consapevolezza, da parte del mandante, della qualifica
di praticante del suo patrocinatore. L’accettazione della stessa esclude la violazione
dell’art. 24, secondo comma, Cost.
Nell’occasione, la Corte ha escluso anche il contrasto con l’art. 33, quinto comma,
Cost., ritenendo che la mera attività di patrocinio consentita al praticante, soggetta
al controllo dell’ordine professionale, non elude la regola dell’esame di Stato,
requisito necessario per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale pleno
iure.
Diversa è la fattispecie contemplata nell’ultimo periodo del secondo comma
dell’art. 8, il quale fa riferimento alla possibilità di nomina del praticante come
difensore d’ufficio. In questa circostanza all’indagato o all’imputato potrebbe
essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha
percorso l’intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a
favore dell’irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio
all’inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia.
In questi termini, la questione attiene alla garanzia dell’effettività della difesa
d’ufficio.
Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo
si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal giudice rimettente – della
capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il
che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto
l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in
tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.
In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre
dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di
gravame.
Il praticante si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva
davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di
riesame nei giudizi cautelari.
Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante
avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di
competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati
dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore
d’ufficio.
3. - Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma,
ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio
1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art.
10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede
che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 97 Cost.,
restano assorbite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo,
del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n.
406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della
legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i
praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
