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Praticanti avvocati - DELIBERA DEL 23.11.2010 AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate: Praticanti avvocati. Chi si iscrive per la prima volta nel registro dei praticanti avvocato non deve pagare la tassa di concessione governativa

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Con risoluzione n. 103/E dell’11 ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate in risposta al quesito formulato da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in tema di esigibilità o meno al pagamento della tassa di concessione governativa in caso di iscrizione al registro dei praticanti avvocati ha stabilito che la tassa sulle concessioni governative (di cui all’articolo 22 , punto 8, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641) non è dovuta dai laureati in giurisprudenza che si iscrivono per la prima volta nel registro dei praticanti avvocato, in quanto non ancora abilitati all’esercizio della professione forense .

La tassa è dovuta, nella misura fissa di €. 168,00, a partire dal secondo anno di iscrizione al registro dei praticanti, poiché solo da quel momento si ha l’abilitazione ad esercitare la professione forense.

Pertanto, coloro che hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizione al Registro dei praticanti semplici ma non abilitazione al patrocinio possono richiedere il rimborso della somma versata all’Agenzia delle Entrate.