Novità legislative/giurisprudenziali
Contenuti relativi alla PEC
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Legge 22 febbraio 2010, n. 24, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
- Procure da riempire, processi da snellire: entra in vigore la legge 24/2010, ma per la digitalizzazione ora servono le regole tecniche (da Diritto e Giustizia@ Il quotidiano di informazione giuridica - edito da Giuffrè del 2.3.10)
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c.d. "Decreto Napolitano" in materia elettorale
- Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
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L'obbligo di informativa previsto dall'art. 41, 3°comma del d.lgs. n.28/2010
- Su indicazione del Segretario, Avv. Davide Del Popolo, si pubblica il modello di informativa predisposto dal CNF. Sommario: 1. La previsione di legge; 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari; 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali Ia mediazione è facoltativa.
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Bozza di testo informativo da far sottoscrivere al cliente alla luce del Decreto Legislativo del 4/3/2010.
- Stanti alcuni passaggi del modulo CNF che lasciano qualche perplessità (la mediazione diventa, ex art. 5, condizione di procedibilità dell'azione tra un anno, circostanza di cui il CNF sembra essersi dimenticato), si allega anche la bozza predisposta dall'Unione delle Camere Civili.
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I praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio
- I giudici di Palazzo della Consulta fanno tramontare la possibilità per i praticanti avvocati di essere nominati difensori d’ufficio. Ne risulterebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 106 del 10/17.3.10, che di seguito si riproduce (P.R.).
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DATI OBBLIGATORI PER ISCRIZIONE PIGNORAMENTI (SISTEMA SIECIC)
- Si mette a disposizione degli iscritti quanto pervenuto dal Tribunale, da obbligatoriamente utilizzarsi per l'iscrizione dei pignoramenti (P.R.).
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Aumento del contributo unificato
- In vigore dal 31 luglio i nuovi importi, ovviamente maggiorati rispetto al passato, dei contributi unificati (Art. 48 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge il 30.7.10 - Legge 3017/2010 n. 122, in vigore dal 3I/712010).
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Aumento del contributo unificato
- In vigore dal 31 luglio i nuovi importi, ovviamente maggiorati rispetto al passato, dei contributi unificati (Art. 48 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge il 30.7.10 - Legge 3017/2010 n. 122, in vigore dal 3I/712010).
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Niente Irap per l'avvocato "fai-da-te" che usa solo computer, fax e auto
- tratto da "Le Newsletter di www.dirittoegiustizia.it" del 09/09/2010
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Opposizione a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa
- COMUNICATO STAMPA CNF L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)
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DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
- Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203
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DELIBERA CNF 22.1.11 SU RECUPERO CREDITI FORMATIVI
- DELIBERA CNF 22.1.11, sulla possibilità di "recupero" di un massimo di 15 crediti formativi, per gli iscritti che non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia. Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà avvenire entro il 3I.7.20II, fermo restandoin ogni caso I'assolvimento professionale dell'obbligo della formazione continua per il triennio 20II-20I3 (p.r.).
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LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
- Si pubblica quanto ricevuto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio dell'Esecuzione penale esterna di Cuneo
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IMPORTANTE: Il Tar Lazio rinvia alla Consulta la conciliazione obbligatoria
- Il TAR lazio, sollecitato dall'Oua e da alcuni Consigli degli Ordini degli avvocati, sul decreto legislativo attuativo della conciliazione obbligatoria ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcuni punti del provvedimento. L'intero impianto della media conciliazione sulle controversie civili e commerciali viene così ad essere messo in discussione dal rinvio alla Corte Costituzionale.
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Pec e fax dimenticati? Avvocati perdonati
- Si riporta quanto pubblicato da Diritto e Giustizi@, Giuffrè Editore, del 21.10.11 "È intervenuto il Segretario generale della Giustizia amministrativa, con la Circolare del 18 ottobre 2011, al fine di illustrare (e chiarire) le novità in materia di contributo unificato a seguito al decreto 98/2011. La mancata indicazione di pec e fax è sanabile. Nelle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37), contenute nel decreto n. 98/2011, è previsto l'aumento della metà dell'importo del contributo unificato, ma la Circolare precisa che, trattandosi di una previsione di natura sanzionatoria, è possibile sanare l'omissione depositando in giudizio un atto che rechi l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del fax. Un solo contributo per più domande. Nel caso in cui, il ricorso introduttivo del giudizio contenga più domande - come nel caso di impugnativa diretta all'annullamento di un atto amministrativo e alla contestuale condanna della p.a. al risarcimento del danno - è comunque dovuto un solo contributo unificato. L'ammontare? 600 euro. La somma cambia, invece, (arrivando a 4mila euro) se la richiesta risarcitoria è formulata in via autonoma nell'ambito del contenzioso sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. A volte ritornano... Un nuovo pagamento del contributo è invece richiesto quando, successivamente al ricorso introduttivo, si attua un ampliamento della controversia con la presentazione di motivi aggiunti di ricorso. Le novità si applicano dal giorno in cui il d.l. è entrato in vigore. Quindi, tutti i ricorsi depositati dal 6 luglio 2011 in poi, presso la segreteria del giudice amministrativo, sono soggetti a queste novità."
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ABROGAZIONE TARIFFE e PREVENTIVO: commenti sull’art. 9, comma 4 del D.L. 1/2012 del Decreto liberalizzazioni
- Prime riflessioni in tema di abolizione tariffe (a cura di P.R.)
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Dagli avvocati del Triveneto ecco il primo schema di contratto tipo
- Uno schema di contratto tipo (a cura di P.R.)
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Il Ministro della Giustizia, nella risposta ad interrogazione parlamentare, fa marcia indietro rispetto al contenuto dell’art. 9 del decreto n. 1 del 24.01.2012 sull’abrogazione delle tariffe professionali.
- Il Ministro della Giustizia, nella risposta ad interrogazione parlamentare, fa marcia indietro rispetto al contenuto dell’art. 9 del decreto n. 1 del 24.01.2012 sull’abrogazione delle tariffe professionali. Si allega qui in calce quanto segue: - testo dell’interrogazione parlamentare dell’On. Cinzia Capano; - testo della risposta del Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia avanza anche la promessa dell’emanazione di una norma transitoria, per colmare il vuoto normativo (che in effetti c’è, nonostante la dichiarazione di senso contrario dello stesso Ministro). Dal punto di vista pratico-operativo, attraverso il testo della risposta del Ministro della Giustizia, si possono desumere utili elementi quale spunto per la quotidianità (liquidazione note spese, redazione atti di precetto, redazione di note spese, ecc…) ed ai quali far riferimento, sia da parte dell’Avvocatura, che da parte dei Giudici, e ciò anche in linea con le circolari emanate da vari Uffici Giudiziari dimostratisi immediatamente sensibili al tema, onde coprire il vuoto normativo creatosi, tra i quali ad esempio: Tribunale Verona, Corte d’Appello e Tribunale di Milano, Tribunale di Brescia, ecc…).
